Sottoscrizione degli avvisi di accertamento emessi dal concessionario della riscossione e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 508 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali gestiti in concessione, l’avviso di accertamento emesso dal concessionario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un soggetto munito del relativo potere, la cui esistenza deve essere dimostrata. La firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile solo per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati e purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino da un apposito atto sottoscritto dal concessionario, destinato ad assolvere alla stessa funzione del provvedimento di livello dirigenziale previsto per la gestione diretta. Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente gli atti processuali posti a fondamento della censura, senza che ciò si traduca in un onere di trascrizione integrale, secondo i criteri di sinteticità e chiarezza richiamati dalla giurisprudenza CEDU.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria della riscossione per la Tarsu relativa agli anni 2008-2012, eccependo tra l’altro la mancata sottoscrizione dell’atto e l’insussistenza del potere del direttore generale, che lo aveva firmato. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello, ritenendo sussistente il difetto di potere del sottoscrittore, in mancanza di documentazione comprovante la delega o l’attribuzione dei poteri rappresentativi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina i cinque motivi di ricorso proposti dalla società concessionaria. Il primo motivo, con cui si denunciava che la questione della delega alla sottoscrizione fosse stata rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, è dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente aveva infatti omesso di trascrivere integralmente i motivi del ricorso introduttivo, limitandosi a un richiamo indiretto e generico, così impedendo alla Corte di valutare l’effettiva portata della censura. La memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve alla sola funzione di chiarire censure già ritualmente enunciate.
Il secondo motivo, concernente la motivazione apparente della sentenza impugnata, è ritenuto infondato: la pronuncia della Commissione tributaria regionale espone chiaramente la ratio decidendi, richiamando pure precedenti non pertinenti al tributo, ma senza che ciò determini un vizio di nullità della decisione. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, non hanno pregio: la Corte chiarisce che il potere del concessionario dipende dal rapporto convenzionale con l’ente impositore e che l’emissione dell’atto è riferibile all’ente, a prescindere dal funzionario che lo esegue, purché il sottoscrittore sia munito dei relativi poteri.
In particolare, la Corte richiama il disposto dell’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995, secondo cui la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, a condizione che tale nominativo e la fonte dei dati risultino da un apposito atto sottoscritto dal concessionario, destinato ad assolvere alla funzione del provvedimento di livello dirigenziale previsto per la gestione diretta. Nella specie, il giudice di merito ha accertato che il sottoscrittore era il direttore generale e che mancava la documentazione atta a dimostrare l’atto dal quale egli mutuava i poteri rappresentativi: tale valutazione fattuale non è sindacabile in sede di legittimità.
L’ultimo motivo, relativo alla irrilevanza della sottoscrizione per la cartella esattoriale e l’avviso di mora, non è pertinente, vertendo la controversia sulla legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal concessionario. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del primo motivo e infondatezza degli altri. Nulla è dovuto per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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