Autosufficienza del ricorso per cassazione ed esonero dalle spese per soccombenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9687 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si censura la condanna alle spese di lite per mancata ammissione all’esonero in caso di soccombenza è inammissibile se non specifica il documento allegato, non ne illustra il contenuto rilevante e non indica la sede processuale in cui le circostanze sono state dedotte. L’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., impone la trascrizione essenziale dell’atto o del documento per la parte d’interesse a sostegno del motivo. La mancata conservazione o digitalizzazione della documentazione presso l’ente previdenziale non esime il ricorrente dal proprio onere allegativo, né giustifica una deroga al principio di soccombenza in difetto di argomentazioni puntuali sulle ipotesi di compensazione ex art. 92 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia dal gennaio 2002 e collocata in cassa integrazione e mobilità nell’ultimo decennio antecedente, ha chiesto il ricalcolo della prestazione includendo nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative, anche gli emolumenti extramensili relativi ai periodi di disoccupazione volontaria.
La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame, non essendo stato possibile accertare tramite consulenza tecnica contabile l’esistenza dei predetti emolumenti, non reperibili presso l’INPS una volta decorso un periodo superiore al decennio; per soccombenza ha condannato la richiedente al pagamento delle spese di lite. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva in via preliminare che la ricorrente, con un unico motivo, censura la sentenza sotto due profili di errata valutazione dei documenti e delle prove, collocando il primo — relativo alla soglia reddituale idonea a beneficiare dell’esonero dalle spese in caso di soccombenza — nell’alveo della violazione di una norma del codice di rito impropriamente richiamata.
Sul primo profilo, il rilievo difetta di specifica indicazione del documento e di illustrazione del suo contenuto rilevante: manca l’indicazione dell’avvenuta allegazione, non è trascritto il contenuto della dichiarazione e non è indicata la finalità per cui, ove prodotta, sarebbe stata resa. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla sua esistenza né a una sua valutazione di inidoneità. La Corte richiama la propria ord. n. 21346/2024 in tema di autosufficienza e osservanza del criterio contenutistico del ricorso ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., nonché la ord. n. 15058/2024, dovendosi individuare anche la sede processuale in cui sono state dedotte le circostanze disattese.
Sul secondo profilo, la Corte osserva che la doglianza investe la condanna alle spese di secondo grado, che trova fondamento nella diretta applicazione del principio di soccombenza. Il ricorso non introduce argomentazioni puntuali sulla giustificazione causale della invocata compensazione con riferimento alle diverse ipotesi previste dall’art. 92 cod. proc. civ. e all’interpretazione costituzionale resa con sentenza n. 77/2018. L’ostacolo ricostruttivo delle voci extramensili non discende da un inadempiuto obbligo di conservazione di documenti, ma da una carenza di allegazione non sopperibile attraverso l’acquisizione dei mod. SR41, introdotti in epoca successiva, né tramite documentazione equipollente di cui non si indica la preesistenza, il contenuto e la rilevanza.
La Corte precisa inoltre che il tema della carenza documentale ridonda sulla condanna alle spese: anche sotto questo profilo il motivo difetta di specificità, non essendo stato riportato il tenore contenutistico delle conclusioni che in appello sarebbero state volte a conseguire la compensazione, peraltro non compatibile con la richiesta di esenzione in caso di soccombenza. Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna alle spese della presente fase, mancando alcuna dichiarazione esonerativa ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., con la previsione del raddoppio del contributo unificato ove ne sussistano le condizioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.