Gestione separata avvocati: prescrizione e quadro RR senza automatismi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16064 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile alcun automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. Il professionista iscritto alla Gestione separata non pone in essere il fatto doloso del debitore per il solo fatto di non compilare il quadro della dichiarazione. In presenza di una sentenza fondata su una doppia ratio decidendi, il rigetto del motivo che attacca la ragione decisoria non investita rende inammissibile per difetto di interesse il motivo che investe l’altra.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la pretesa contributiva dell’Inps, riferita all’anno 2011, per l’iscrizione di un avvocato alla Gestione separata costituita presso l’Istituto per i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività libero professionale.

La Corte territoriale riteneva la pretesa prescritta, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dal d.P.C.m. 6.6.2012 per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi. Escludeva l’applicabilità dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. per il solo fatto dell’omessa compilazione del quadro RR. Aggiungeva che il reddito prodotto nel 2011 era inferiore a € 5.000 e rientrava nella fascia di esenzione ex art. 44, co. 2, d.l. n. 269/03. L’Inps ricorre per due motivi; il professionista resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso affronta due questioni. La prima attiene alla possibilità di iscrizione alla Gestione separata in presenza di reddito annuo inferiore a € 5.000. La seconda riguarda la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., che l’Inps assume operante per la mancata compilazione del quadro RR.

La Suprema Corte affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso non è inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa, perché — sebbene in modo sintetico — individua la pretesa sostanziale dell’Istituto e le difese del professionista. Non è nemmeno inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Il fulcro della decisione è la struttura della sentenza impugnata, fondata su una doppia ratio decidendi, attaccata con ciascuno dei due motivi. Il secondo motivo è infondato. Ne deriva che il primo motivo diviene inammissibile per difetto di interesse: quand’anche fondato, il suo accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia, retta sulla restante ragione decisoria (v. Cass. 12372/06).

Nel merito, il secondo motivo è infondato. La sentenza si è attenuta all’orientamento consolidato di questa Corte (tra le tante, v. ad es. Cass. 37529/21, Cass. 28594/23), da riaffermare in questa sede: non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ. L’Inps non ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Inps, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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