Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del diritto alla riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9688 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur perseguendo l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Un simile prelievo, qualunque sia la sua denominazione, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., la cui introduzione è riservata al legislatore. Il diritto alla riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non alla prescrizione quinquennale, poiché la contestazione investe l’an del trattamento e non la sua riliquidazione.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha impugnato in Cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Padova. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il prelievo operato dall’Ente a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto.

L’Ente ha articolato tre motivi di ricorso, tutti per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’intimato non ha svolto attività difensiva. A seguito della richiesta di decisione depositata dalla Cassa avverso la proposta di definizione accelerata, è stata fissata l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha escluso qualsiasi profilo di incompatibilità del relatore, richiamando le Sezioni Unite n. 9611/2024: nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata può comporre il collegio e assumere l’incarico di relatore, non rivestendo la proposta funzione decisoria.

Nel merito, il primo e il secondo motivo sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su trattamenti pensionistici già determinati. Tali atti violano il principio del pro rata e integrano una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost.

Il collegio ha richiamato Cass. n. 603/2019, che a sua volta evoca la Corte costituzionale n. 173/2016 sull’analogo prelievo di cui all’art. 1, comma 486, legge n. 147/2013. L’orientamento, inaugurato da Cass. n. 25212/2009 e proseguito da numerose pronunce fino al 2024, è stato confermato.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale. Richiamando Cass. n. 31527/2022, ha osservato che l’art. 2948, n. 4, cod. civ. e l’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 presuppongono la liquidità ed esigibilità del credito. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.

Non giova il richiamo all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che concerne la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione. Il caso di specie riguarda un’indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima, estranea al sistema di calcolo pensionistico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di € 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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