La mancanza della procura alle liti nel rito del lavoro è insanabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7008 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo del lavoro, che inizia con ricorso, la procura alle liti è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell’atto introduttivo del giudizio. La sua mancanza comporta l’inesistenza giuridica dell’atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel rito del lavoro non trova applicazione l’art. 125, secondo comma, c.p.c., realizzandosi la costituzione della parte ricorrente mediante il deposito in cancelleria dell’atto. L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 149/2022, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, riferendosi espressamente solo al “vizio che determina la nullità della procura”.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera, dopo essere stata condannata in primo grado al pagamento di somme per lavoro straordinario festivo e averle corrisposte, vedeva riformata la pronuncia in appello, con sentenza passata in giudicato. Agiva quindi per la restituzione delle somme, ma il giudice di primo grado, pur accogliendo la domanda, veniva a sua volta riformato dalla Corte d’Appello, che dichiarava l’inammissibilità della domanda per difetto di procura alle liti nel ricorso introduttivo, ravvisando un’ipotesi di inesistenza dell’atto, non sanabile. L’azienda ricorreva per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 83, 125 e 182 c.p.c., sostenendo che il vizio fosse di mera nullità e quindi regolarizzabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che l’assunto della ricorrente circa la confusione tra la delibera amministrativa e la procura depositata successivamente non è corretto, poiché la Corte territoriale ha distintamente valutato la prima come mero atto di affidamento sostanziale di incarichi, affermazione non censurata in ricorso.
Quanto al primo profilo, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il rilascio della procura alle liti è requisito essenziale dell’atto introduttivo nel processo del lavoro. La sanatoria prevista dall’art. 125, secondo comma, c.p.c. per il processo a citazione non può trovare applicazione nel rito che inizia con ricorso, poiché la costituzione della parte ricorrente avviene prima della notificazione dell’atto introduttivo, mediante il deposito in cancelleria. Il deposito tardivo della procura non ha quindi realizzato alcuna sanatoria.
La Corte ha poi escluso che la sanatoria potesse fondarsi sull’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla legge n. 69/2009. Tale disposizione, richiamando le Sezioni Unite n. 37434 del 2022, si riferiva solo al “vizio che determina la nullità della procura”, non consentendo di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, a differenza del testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022 che ne ha esteso la portata anche a tale fattispecie.
Infine, la Corte ha escluso che potesse attribuirsi rilievo all’ipotesi dell’errore materiale, prospettata solo in memoria, poiché tale tema non era stato dedotto nel ricorso, e le memorie non possono integrare le censure originarie. La rimessione in termini, inoltre, non era invocabile in quanto l’errore non poteva ritenersi non imputabile, trattandosi del deposito di un atto diverso da quello dovuto. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.