Pegno su denaro, revocatoria del pagamento e scientia decoctionis della banca (Cass. civ. Sez. I n. 9811 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pegno costituito su un bene fungibile, come il denaro, è irregolare soltanto quando il contratto attribuisca espressamente al creditore pignoratizio la facoltà di disporre della somma. In difetto di tale facoltà, il rapporto rientra nella disciplina del pegno regolare e la banca garantita non acquisisce la somma con l’obbligo di restituire il tantundem. Ne consegue che l’incameramento della somma da parte della banca, anche a mezzo di rimessa solutoria su conto corrente, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare. La scientia decoctionis del creditore può essere desunta, in fatto, dal passaggio a sofferenza dei rapporti della correntista prima dell’escussione della garanzia.
Il Fatto
Il tribunale ha dichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamento eseguito dalla società poi fallita in favore della banca mediante rimessa solutoria in conto corrente. La corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dalla banca, confermando la qualificazione dell’operazione come pegno regolare e ritenendo provata la conoscenza dello stato d’insolenza della debitrice al momento del pagamento.
La banca ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, il primo dei quali censurava la motivazione della sentenza d’appello sulla qualificazione del pegno e il secondo contestava l’accertamento della scientia decoctionis.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo. La banca lamentava che la corte d’appello, nel confermare la qualificazione del pegno come regolare, si fosse limitata a richiamare le ragioni del primo giudice con motivazione solo apparente, omettendo di considerare che il creditore pignoratizio aveva il potere di disporre delle somme depositate.
Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenuto corretta la qualificazione come pegno regolare sul rilievo, in fatto, che il contratto costitutivo della garanzia, pur avendo ad oggetto un bene fungibile, non aveva determinato l’immediato trasferimento della somma nella proprietà della banca, attribuendole solo la facoltà di utilizzarla in caso d’inadempimento per estinguere il debito garantito. Tale statuizione, fondata su accertamenti fattuali non censurati e non affetti da vizi motivazionali, è giuridicamente corretta.
La Corte richiama il proprio orientamento: il pegno di cose fungibili è irregolare esclusivamente quando il contratto attribuisca al creditore la facoltà di disporre del bene (Cass. n. 22096 del 2020); nel pegno irregolare le somme depositate diventano subito di proprietà del creditore, che può disporne e, in caso d’inadempimento, è tenuto solo a restituire l’eccedenza ai sensi dell’art. 1851 c.c.; nel pegno regolare, invece, il creditore ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti, come prevede l’art. 2797 c.c. (Cass. n. 24137 del 2018).
Difettano dunque i presupposti della compensazione tra esposizione passiva del cliente e obbligazione della banca, che opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. L’incameramento della somma da parte della banca rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare (Cass. n. 16618 del 2016; Cass. n. 31029 del 2023).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non si confronta con la statuizione, rimasta incensurata, secondo cui la banca conosceva lo stato d’insolvenza perché, prima dell’escussione del pegno, aveva passato a sofferenza rapporti della società poi fallita per un dare complessivo di oltre cinque milioni e mezzo di euro. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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