Opposizione a esecuzione per rilascio fondata su titolo giudiziale: solo fatti sopravvenuti (Cass. civ. Sez. III n. 11365 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’esecuzione forzata promossa in base a un titolo di formazione giudiziale è circoscritta esclusivamente ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere in via esecutiva verificatisi in epoca successiva al formarsi del provvedimento azionato. La deduzione dei vizi di ingiustizia del titolo (error in iudicando) o della sua illegittimità formale (error in procedendo) è consentita soltanto attraverso i mezzi di impugnazione, ordinaria o straordinaria, apprestati dall’ordinamento. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, se il ricorrente ha formulato istanza di decisione e la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, la mancata costituzione dell’intimato preclude la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ma non quella al pagamento in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., di importo equitativamente determinato.

Il Fatto

Un Comune ha promosso esecuzione per il rilascio di un immobile in forza di una sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni. L’esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sostenendo la sopravvenienza di fatti modificativi del diritto azionato, scaturenti dall’attività amministrativa dell’ente in relazione al canone di altri immobili comunali.

L’opposizione è stata rigettata in entrambi i gradi di merito. La Corte di appello ha confermato il rigetto, rilevando che i motivi dedotti attenevano alla validità del contratto e non a fatti sopravvenuti al titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi. L’intimato non si è costituito. La Corte ha formulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e, a seguito di istanza di decisione, ha deciso in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da un duplice ordine di rilievi. Sotto il profilo processuale, rileva l’inosservanza del requisito di esposizione sommaria dei fatti di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: il ricorso rinvia in modo frammentario agli atti di causa, senza riprodurne il contenuto, neppure per stralci essenziali, gravando la Corte del compito di ricercare negli atti le tesi difensive dei gradi di merito.

Nel merito, i primi sette motivi prospettano, sotto diversi profili, ragioni di supposta nullità del contratto di locazione o di illegittimità dell’entità del canone. Si tratta di censure che investono l’ingiustizia o l’illegittimità del titolo esecutivo, non fatti sopravvenuti. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il thema decidendum delle opposizioni avverso esecuzioni fondate su titoli giudiziali è circoscritto ai soli fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi al formarsi del titolo, richiamando da ultimo Sezioni Unite n. 9479 del 2023 e altre pronunce conformi.

L’ottavo motivo è parimenti inammissibile. Esso si limita a prospettare la caducazione della statuizione sulle spese come conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso, integrando un non motivo. La Corte ribadisce inoltre la non impugnabilità in sede di legittimità dell’attestazione relativa ai presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, richiamando Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Quanto alle spese, la mancata costituzione dell’intimato impedisce la statuizione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ma non esclude la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro cinquemila. Tale conclusione si fonda sulla ratio disincentivante della richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta accelerata.

La Corte respinge infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. per asserito contrasto con l’art. 24 Cost.: la questione è manifestamente irrilevante quanto alla condanna ex art. 96, terzo comma, e manifestamente infondata quanto a quella ex art. 96, quarto comma, configurando la norma una valutazione legale tipica di un’ipotesi di abuso del processo, coerente con la durata ragionevole del processo e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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