Spese sotto minimi tariffari inderogabili dopo D M 2018 (Cass. civ. Sez. I n. 7844 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dopo le modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può liquidare le spese processuali e i compensi professionali sotto i valori minimi risultanti dalla riduzione massima del 50% dei parametri medi tabellari. L’espressione “in ogni caso”, introdotta nell’art. 4, comma 1, sostituisce il precedente “di regola” e sancisce l’inderogabilità dei limiti minimi. La scelta normativa è intenzionale e mira a garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni. Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza che abbia liquidato importi inferiori ai minimi tariffari senza adeguata motivazione. Le medesime conclusioni valgono per le modifiche introdotte dal D.M. n. 147 del 2022.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’esecuzione di una convenzione stipulata nel 1986 tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e un concessionario pubblico, poi divenuto società, per interventi di risanamento e valorizzazione di beni culturali. Dopo un lungo contenzioso arbitrale, il collegio pronunciava un lodo di condanna dell’Amministrazione. Il Ministero impugnava il lodo per nullità davanti alla Corte d’appello di Roma, che rigettava il gravame con sentenza n. 3187/2021.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia la società sia il Ministero. La società censurava, con il ricorso principale, la liquidazione delle spese del giudizio d’appello, ritenuta inferiore ai minimi tariffari e priva di motivazione. Il Ministero contestava, in via incidentale, la rinuncia implicita all’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta in via prioritaria il ricorso incidentale, che censura la ritenuta rinuncia all’eccezione di incompetenza e l’omessa motivazione del lodo sulla propria competenza. I due motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte ricorda che, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull’impugnazione per nullità del lodo, il sindacato di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la conformità a legge e la congruità della motivazione della sentenza d’appello, come affermato da Cass. sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985 e Cass. sez. 1, 15/3/2007, n. 6028.
Il ricorrente incidentale, in entrambi i motivi, sollecita una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha ritenuto, sulla base della proposta della società del 7/8/2014, del contenuto della delega e del verbale d’udienza, che l’Amministrazione avesse implicitamente rinunciato all’eccezione di incompetenza e alla domanda riconvenzionale. La clausola di stile con cui i difensori si riportavano agli atti non smentisce tale lettura. La Corte d’appello ha dato motivazione adeguata ed esaustiva, non sovrapponibile a diversa valutazione.
Quanto alla cessazione della materia del contendere, la Corte ribadisce che essa presuppone il venir meno dell’interesse alla decisione di merito e può essere dichiarata anche d’ufficio, ma spetta al giudice di merito valutarne i presupposti; nella specie le parti non avevano sottoscritto alcun accordo e la verbalizzazione era seguita dalla richiesta di condanna.
Sul motivo principale, relativo alle spese, la Corte lo ritiene fondato. L’importo in contestazione supera euro 11.000.000,00 e i minimi tariffari ammontano a euro 7760,00 per la fase di studio, euro 4511 per la fase introduttiva, euro 14.555 per la fase istruttoria e euro 12.902,00 per la fase decisionale. La Corte d’appello ha liquidato i compensi sotto tali limiti.
La Corte osserva che, dopo il D.M. n. 37 del 2018, non è più consentito liquidare sotto i minimi tariffari, avendo essi carattere inderogabile. L’espressione “in ogni caso” sostituisce il precedente “di regola”. Il precedente orientamento, che riconosceva ampia discrezionalità entro i valori tabellari, non può più essere seguito. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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