Cartelle da controlli automatizzati non richiedono previo avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. III n. 10263 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cartelle esattoriali emesse all’esito di controlli automatizzati, ossia basati sul riscontro delle stesse dichiarazioni del contribuente, non devono essere precedute dalla notifica di alcun atto di ulteriore accertamento o avviso di recupero, operando la disciplina di cui agli artt. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972. E’ pertanto erronea, in termini di ragione più liquida, la decisione di merito che fondi il rigetto della domanda di rimborso sull’omessa produzione, da parte dell’attore, degli atti di accertamento che presuppongono le cartelle, quando tali atti non siano richiesti dalla legge. La scelta della questione più liquida comporta che le altre questioni rilevanti restino non esaminate, con esclusione della configurabilità di un giudicato interno e della necessità di ricorso incidentale condizionato.
Il Fatto
La società attrice conveniva in giudizio i cedenti delle quote della stessa, allegando che l’art. 5 della scrittura di cessione del 5 maggio 2006 aveva posto a esclusivo carico dei cedenti i debiti sociali di qualsiasi natura, anche per sopravvenienze. Ricevute tre cartelle esattoriali per debiti pregressi e consegnatele ai convenuti senza esito di pagamento, la società corrispondeva le somme e ne chiedeva il rimborso.
Il Tribunale rigettava la domanda, anche in ragione dell’annullamento in autotutela di una delle tre cartelle. La Corte di appello di Cagliari confermava, ritenendo assorbente, in termini di ragione più liquida, l’omessa dimostrazione della previa ricezione degli atti di accertamento presupposti dalle cartelle, con conseguente lesione del diritto di difesa della controparte. La società ricorre per cassazione con motivo unico.
La Motivazione della Corte
Il motivo è accolto. La Corte rileva che, pacificamente, le cartelle erano state emesse e notificate all’esito di controlli automatizzati, fondati sul riscontro delle stesse dichiarazioni del contribuente, nel quadro della disciplina degli artt. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972. Ne deriva che esse non dovevano essere precedute dalla notifica di alcun atto di ulteriore accertamento o avviso di recupero.
La ragione più liquida individuata dalla Corte territoriale risulta quindi erronea. Il Supremo Collegio richiama sul punto i propri precedenti (Cass. n. 17972 del 2019; Cass. n. 39331 del 2021).
La Corte distingue poi i profili estranei alla ragione decisoria. Quanto alla legittimazione dell’attrice originaria, eccepita come mancante perché estranea alla scrittura di cessione, non è rilevabile alcun giudicato interno: la decisione di prime cure non contiene statuizioni esplicite, e la Corte di appello ha espressamente dichiarato di non pronunciarsi sul punto, scegliendo la questione più liquida. Tale scelta esclude che la controricorrente dovesse proporre ricorso incidentale condizionato, poiché le altre questioni restano non esaminate.
Analogamente, quanto alla previa comunicazione delle irregolarità, la Corte osserva che non è dato sapere se tali comunicazioni contenessero informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate in cartella. Anche questo profilo è rimasto estraneo alla ragione decisoria, con esclusione della rilevanza dell’istituto del ricorso incidentale condizionato.
Infine, neppure è rilevabile l’ulteriore giudicato prospettato in ordine alla seconda cartella, poiché la Corte territoriale ha riferito l’erronea ragione liquida a tutte le pretese impositive e sanzionatorie, accessori inclusi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, restando aperto ogni successivo accertamento sulla concludenza della documentazione e dell’istruttoria.
Nota della Redazione
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