Preliminare di vendita e inammissibilità del motivo per omessa censura di una ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. 2 n. 15849 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può porre a fondamento della propria decisione un documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata o in altro provvedimento o atto del processo. È altresì inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione che censuri una sola delle ragioni autonome poste a fondamento della sentenza impugnata, qualora l’eventuale accoglimento non incida sull’altra ratio decidendi non censurata, che resta idonea a sorreggere la decisione. Tale principio si applica anche quando la ratio non impugnata consista in un’accertata ammissione di fatto della parte.
Il Fatto
Il ricorrente, con atto pubblico del 28/09/2010, aveva promesso di vendere un immobile al controparte, il quale aveva corrisposto la somma di euro 90.000,00 prima del perfezionamento del preliminare. A seguito del mancato adempimento, l’acquirente convenne in giudizio il promittente venditore per ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e, in subordine, la restituzione delle somme versate.
Il Tribunale rigettò la domanda principale e condannò il convenuto alla restituzione della somma. La Corte d’appello, confermando la decisione, respinse le deduzioni difensive secondo cui la somma era stata percepita non in proprio ma quale legale rappresentante di una società non evocata in giudizio, rilevando che l’appellante aveva agito in proprio e senza spendere alcun potere rappresentativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023, secondo cui il giudice d’appello può legittimamente fondare la propria decisione su un documento non rinvenibile nei fascicoli di parte, qualora il suo contenuto risulti trascritto o indicato in altro atto del processo.
L’inammissibilità del motivo è stata tuttavia affermata sulla base del principio per cui, quando la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una soltanto di esse determina il difetto di interesse del gravame proposto avverso le altre.
Nella fattispecie, la Corte d’appello aveva desunto il ricevimento della somma dalle ammissioni dell’appellante medesimo, il quale aveva affermato di avere ricevuto l’importo. Tale accertamento di fatto, non oggetto di censura, era autonomamente idoneo a sorreggere la pronuncia di condanna alla restituzione. Gli argomenti tratti dal contenuto del preliminare erano invece ulteriori, essendo riferiti alla mancata spendita del potere rappresentativo.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo che l’eventuale accoglimento della censura relativa alla produzione documentale non avrebbe comunque eliminato la ratio decidendi fondata sull’ammissione. Ha altresì applicato la sanzione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende, in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 27195 del 2023, secondo cui la condanna va pronunciata anche in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata