Correzione dell’errore materiale sulle spese da liquidare a favore dello Stato (Cass. civ. Sez. I n. 10291 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. è ammessa anche con riguardo alle pronunce della Corte di cassazione. Costituisce errore materiale l’omessa statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, quale quella imposta dall’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che impone al giudice, senza margini di discrezionalità, di disporre il pagamento delle spese processuali a favore dello Stato quando la parte ammessa al patrocinio risulti vincitrice. La statuizione in favore dello Stato è effetto di legge della condanna alle spese e, ove omessa, può essere introdotta con la procedura correttiva, anche d’ufficio, a tutela del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società convenne in giudizio un soggetto per acquisire all’attivo fallimentare le somme ricevute in occasione della vendita di un immobile intestato alla società fallita. La vendita era stata compiuta dal convenuto quale procuratore dell’amministratore unico; il ricavato era stato in parte trasferito al convenuto e in parte versato direttamente dall’acquirente.

Il convenuto invocò un pregresso accordo fiduciario, assumendo l’obbligo restitutorio trasferito sul ricavato dell’alienazione. Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. la curatela precisò la domanda. Il Tribunale dichiarò inefficace il negozio fiduciario e i versamenti ex art. 64 legge fall. La Corte d’appello rigettò l’appello, affermando che l’esborso aveva causa diversa dall’esecuzione del negozio fiduciario. Il ricorso per cassazione fu rigettato con la pronuncia qui in esame.

La Motivazione della Corte

Investita della domanda di correzione della precedente ordinanza, la Corte rileva che il provvedimento impugnato contiene la condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma omette ogni precisazione in ordine al soggetto destinatario del pagamento.

L’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese in favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. La regola è coerente con l’art. 110, terzo comma, d.P.R. n. 115/2002. Il giudice è pertanto tenuto, senza margini di discrezionalità, a disporre il pagamento in favore dello Stato.

Secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cass. Sez. Un. n. 16037 del 2010), costituisce errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo, che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria accessoria pur se a contenuto discrezionale. In tali casi la correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. consente il migliore rispetto della ragionevole durata del processo.

Nel caso di specie, la parte istante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento non revocato. Il dispositivo dell’ordinanza aveva posto le spese a carico della ricorrente senza precisare che la condanna era disposta in favore dello Stato. La Corte accoglie quindi il ricorso e dispone la correzione, inserendo la relativa clausola, senza statuizione sulle spese del procedimento correttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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