Actio pauliana: consilium fraudis e sindacato sulle presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 10290 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di actio pauliana, il giudice di merito è titolare del potere di individuare i fatti certi posti a fondamento del ragionamento presuntivo, di apprezzarne rilevanza, attendibilità e concludenza e di valutarne la portata complessiva ai fini della prova del consilium fraudis. Chi censura in cassazione un ragionamento presuntivo, o il mancato ricorso a esso, non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Nel vigore del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge sull’assunto che siano state trascurate determinate circostanze fattuali.

Il Fatto

Una ditta individuale di costruzioni, assumendosi creditrice di una somma nei confronti di una società immobiliare, chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., alcuni atti di disposizione di appartamenti siti nel medesimo fabbricato. Il Tribunale di Latina accoglie parzialmente la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria solo quanto alla vendita di un piano terra e non anche con riferimento ad altre compravendite, tra cui quella stipulata in favore di una terza società acquirente.

La Corte d’appello di Roma conferma la pronuncia di primo grado. Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, lamentando tra l’altro che il giudice di appello non abbia valutato taluni elementi indiziari dai quali desumere la consapevolezza della terza acquirente in ordine al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla prova presuntiva del consilium fraudis in capo alla terza acquirente. Il giudice di appello aveva escluso che gli indizi addotti consentissero di inferire la scientia damni, osservando che il pagamento del prezzo mediante accollo del mutuo costituisce evenienza frequente quando l’impresa di costruzioni vende appartamenti realizzati nel medesimo fabbricato dopo il frazionamento del mutuo garantito da ipoteca.

Il ricorrente sostiene che altri e ulteriori indizi sarebbero stati trascurati. La Corte rileva però che il ragionamento seguito dalla corte territoriale ha comunque tenuto conto dei rapporti intercorsi tra le parti dell’atto dispositivo e delle finalità dell’operazione.

Il punto centrale è di ordine processuale. La Corte ribadisce che l’individuazione dei fatti certi da porre a fondamento del processo logico presuntivo, la valutazione della loro rilevanza e attendibilità e il giudizio complessivo sull’attitudine degli indizi a fondare l’inferenza competono al giudice del merito. Tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo quando il ragionamento si presenti intrinsecamente implausibile, al punto da risultare meramente apparente.

Ne consegue che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli elementi di prova. Deve invece dimostrare l’assoluta illogicità e contraddittorietà della decisione impugnata. La Corte richiama sul punto l’interpretazione rigorosa del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. offerta dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 07.04.2014, secondo cui non basta dedurre che determinate circostanze fattuali siano state trascurate. Il primo motivo è quindi dichiarato inammissibile.

La conferma della sentenza sul difetto di prova del consilium fraudis assorbe il secondo e il quarto motivo, il cui eventuale accoglimento non gioverebbe al ricorrente. Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su un capo concernente le spese di lite, è parimenti inammissibile: il ricorrente non ha riportato nella parte di interesse la sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di verificare la decisività della questione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con la conseguente attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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