Ricorso inammissibile per commistione di fatto e diritto e somma alla Cassa (Cass. civ. Sez. III n. 17982 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre gli atti del giudizio di merito e a reiterare le censure già disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, nonché per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. La commistione tra elementi di fatto, risultanze istruttorie e frammenti di motivazione, non avvinti da una chiara linea espositiva, integra un vizio non emendabile con atti successivi, compresi la memoria e l’istanza di decisione. L’inammissibilità del ricorso, in un procedimento originariamente avviato con proposta di definizione accelerata, comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari con cui era stato respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di Bari. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il reclamo, rilevando che il provvedimento di estinzione richiesto non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 629 e segg. cod. proc. civ.

La società intimata, procuratrice di un veicolo societario di cartolarizzazione, non si costituiva. Formulata la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente chiedeva la decisione in forma collegiale ordinaria. La causa era quindi fissata in adunanza camerale, con successivo deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta di definizione accelerata, che il Collegio fa integralmente propria. I tre motivi di ricorso — incentrati, rispettivamente, sulla violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 630 cod. proc. civ. e delle norme sull’esecuzione forzata, nonché degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 58 t.u.b. — sono tutti accomunati da un medesimo vizio strutturale.

Il ricorso non espone in modo chiaro i fatti processuali né sintetizza i motivi, come impone a pena di inammissibilità l’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Esso si fonda sulla mera reiterazione di tesi già proposte nel merito e disattese dalla Corte territoriale, senza il necessario confronto critico con la decisione impugnata.

La Corte rileva inoltre che i motivi sono di fattura assemblata: riproducono in massima parte atti processuali della fase di impugnazione di merito e censure non accolte, con una inestricabile commistione tra elementi di fatto, risultanze istruttorie e argomentazioni delle parti. Manca una ragionata, chiara e sintetica linea espositiva.

Nessun vizio del ricorso può essere emendato con atti successivi, compresa la memoria in vista dell’adunanza, che anzi si dilunga in trentasei pagine, superando l’estensione dello stesso ricorso. Il ricorso è pertanto radicalmente inammissibile. La Corte richiama, da ultimo, Cass. n. 12111 del 7/05/2025, non massimata, che in relazione a un ricorso simile ha ravvisato l’inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti salienti e di qualsiasi ragionata censura.

Nulla è disposto per le spese, essendo rimasta intimata la società. L’inammissibilità in un procedimento avviato con proposta di definizione accelerata comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.: il ricorrente è condannato al versamento di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nella misura massima, secondo l’indirizzo di Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 e di Cass. n. 27947 del 04/10/2023. La Corte attesta altresì, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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