Indennità di divisa: infermiere deve provare la vestizione fuori orario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10346 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro, e sono quindi retribuibili, quando il tipo di indumenti sia imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio e all’incolumità del personale addetto, anche nel silenzio della contrattazione collettiva. L’art. 27, comma 12, CCNL Sanità 2016-2018 riconosce fino a un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, riservando alle Aziende sole regolamentazioni di dettaglio ai sensi del comma 13. Ne consegue che il lavoratore che deduca di avere reso prestazione eccedente l’orario ordinario per essere stato tenuto a indossare e dismettere la divisa prima e dopo il turno è tenuto a dimostrare di avere effettuato tali operazioni prima e dopo le timbrature in entrata e in uscita.
Il Fatto
Un infermiere ha agito davanti al Tribunale di Castrovillari nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale di appartenenza per ottenere la condanna al pagamento dell’indennità di vestizione maturata da giugno 2009 a settembre 2019, quantificata in oltre novemila euro. Il Tribunale ha accolto la domanda entro il limite della prescrizione quinquennale, liquidando la differenza retributiva spettante.
L’azienda ha proposto appello e la Corte d’appello di Catanzaro lo ha accolto, rigettando la domanda. Il giudice di secondo grado ha rilevato che il contratto collettivo di comparto non contempla alcuna autonoma voce retributiva denominata indennità di divisa e che il tempo per il cambio d’abito deve risultare dalle timbrature. Ha inoltre escluso che la circostanza dell’esecuzione delle operazioni fuori orario fosse stata allegata e provata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro muove dal principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass., Sez. L, n. 18612 dell’8 luglio 2024: le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro quando gli indumenti siano imposti da esigenze di sicurezza e igiene, con diritto a retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva.
Il Collegio passa poi al contenuto testuale della disciplina pattizia. L’art. 27, comma 12, CCNL 2016-2018 riconosce agli operatori sanitari fino a un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate. Il comma 13 demanda alle Aziende solo le regolamentazioni di dettaglio attuative. Da qui la conclusione che il tempo di vestizione deve emergere dalla timbratura, non essendo rimessa alla parte datoriale la scelta se retribuire o meno quel tempo in via aggiuntiva.
La Corte conferma quindi il ragionamento della corte territoriale: il differenziale riconosciuto in primo grado ricompensava il tempo eccedente l’orario ordinario risultante dalle timbrature, cioè lo straordinario, mentre non era stata neppure allegata la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione fuori dall’orario di lavoro registrato. Tale circostanza non poteva dunque considerarsi pacifica.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento in materia di indennità di divisa, secondo cui occorre stabilire se esistesse un obbligo, nascente da disposizione del datore, di indossare gli indumenti fin dall’inizio del turno o se fosse consentito farlo in un momento successivo: Cass., Sez. Un., n. 11828 del 2013, nonché Cass., Sez. L, n. 7397 e n. 7396 del 13 aprile 2015. Viene citata anche Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020, secondo cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il cambio d’abito soltanto se dimostra che vestizione e svestizione avvenivano prima e dopo l’orario ordinario.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile: non coglie la ratio decidendi e le circostanze dedotte non sono fatti, ma questioni di diritto, non prospettabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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