Interpretazione del contratto commerciale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21924 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della comune volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito. Nel giudizio di legittimità, l’interpretazione del contratto è sindacabile solo per la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per il controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente, che non valichi la soglia del cosiddetto minimum costituzionale. La censura che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione, senza evidenziare l’invalidità di quella accolta attraverso l’allegazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati considerati dal giudice di merito, è una censura di merito, inammissibile nel giudizio di cassazione. La domanda risarcitoria proposta dai lavoratori per la perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento non impugnato non può essere riproposta in via indiretta, agendo per l’inesatta esecuzione di un contratto commerciale stipulato tra il datore di lavoro e il committente, ove l’inadempimento contrattuale sia stato escluso nel merito.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già dipendenti della società Valtellina, erano stati assunti dalla società Reti Tlc, subfornitrice della prima, nell’ambito di un contratto commerciale che prevedeva una garanzia di volumi di attività. Dopo il licenziamento intimato da Reti Tlc, i lavoratori avevano adito il tribunale di Torre Annunziata per sentir accertare l’inadempimento degli obblighi contrattuali, con conseguente risarcimento del danno per il periodo di inoccupazione, anche ex art. 1226 c.c.
Il tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande, riconoscendo le differenze retributive in regime di solidarietà passiva della committente Valtellina, ma rigettando la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello di Napoli, nel rigettare il gravame, aveva escluso la sussistenza di un obbligo della committente di copertura dei costi del personale, nonché la responsabilità della società Reti per la perdita del posto di lavoro, non essendo stati impugnati i licenziamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui i lavoratori deducevano la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto interpretare sistematicamente l’accordo commerciale, riconoscendo un obbligo di garantire volumi di attività pari al costo aziendale annuo della subfornitrice per ciascun lavoratore assunto. La Corte ha richiamato il principio per cui l’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto, soggetto in cassazione ad un sindacato limitato al rispetto dei canoni di ermeneutica e alla coerenza logica della motivazione, come ribadito da precedenti quali Cass. n. 32946/2025 e Cass. n. 18214/2024.
La Corte ha rilevato come i ricorrenti non avessero contestato specificamente le ragioni della presunta violazione delle regole di interpretazione, né indicato le lacune argomentative, ma si fossero limitati a contrapporre una interpretazione alternativa più favorevole. Tale operazione è stata ritenuta inammissibile, poiché la parte che ha proposto una lettura disattesa dal giudice non può dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra, se quella accolta appare plausibile e coerente con il testo della clausola e con il complessivo contesto negoziale.
Quanto al secondo motivo, volto a qualificare il contratto commerciale come contratto con effetti protettivi del terzo, la Corte lo ha dichiarato assorbito. La natura dell’accordo è stata ritenuta inconferente in presenza di un valido ed efficace contratto commerciale, il cui inadempimento era stato escluso nel merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato che i lavoratori, agendo per il risarcimento del danno da inoccupazione successiva al licenziamento non impugnato, tentavano di aggirare sia la mancata impugnativa del recesso sia il rigetto della domanda di interposizione fittizia di manodopera, per ottenere un ristoro in via inammissibilmente indiretta.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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