Eccezione di prescrizione e intervenuti: necessaria la riproposizione nel primo atto (Cass. civ. Sez. III n. 10432 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto originario nella comparsa di risposta non è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo sulla base di una posizione autonoma ma soggetta al medesimo termine di prescrizione. Essa assume rilievo solo a condizione che sia riproposta dall’originario convenuto nel primo atto successivo all’intervento, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione in senso stretto. Il diritto di difesa delle parti originarie in relazione alla domanda del terzo può essere esercitato immediatamente, nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine, ma deve essere positivamente esercitato.
Il Fatto
Una specializzanda convenne in giudizio, davanti al Trib. Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per la specializzazione frequentata e conclusa negli anni Ottanta. Espose di aver svolto attività a tempo pieno senza percepire alcun compenso.
Le Amministrazioni eccepirono la prescrizione. Con successivi atti di intervento altri medici si costituirono avanzando domande analoghe in relazione alle rispettive specializzazioni. Il Tribunale rigettò tutte le domande per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello dichiarò inammissibile uno degli appelli e rigettò gli altri. I medici soccombenti ricorsero per cassazione, censurando la ritenuta validità ed efficacia dell’eccezione di prescrizione anche nei loro confronti.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso sono trattati congiuntamente perché sostanzialmente ripetitivi: si denuncia error in procedendo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver il giudice di merito accolto l’eccezione di prescrizione in assenza di una sua esplicita formulazione nei confronti degli intervenuti.
La Corte muove da un principio già affermato in materia: l’eccezione proposta dal convenuto originario nella comparsa di risposta non opera automaticamente verso il terzo intervenuto con posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine prescrizionale. Essa assume rilievo solo se riproposta dall’originario convenuto nel primo atto successivo all’intervento, poiché la parte pubblica deve esercitare positivamente il proprio diritto di difesa, a pena di decadenza dalle eccezioni in senso stretto. Tra queste rientra certamente quella di prescrizione.
Nel caso concreto, la comparsa di risposta dell’Avvocatura dello Stato del 28 febbraio 2011 era il primo atto difensivo successivo all’intervento dei medici del 7 febbraio 2011. In essa compariva un errore, poiché l’atto era apparentemente rivolto contro la sola attrice originaria, definita erroneamente “interventore”. Il Collegio ritiene che il contesto dell’atto, pur non essendo un modello di precisione difensiva, mostri senza dubbio che esso era riferito all’atto di intervento, rispetto al quale si chiese il rigetto «stante la prescrizione dei diritti ex adverso azionati».
La Corte afferma che gli atti processuali devono essere letti e interpretati secondo buona fede. Il lapsus era dunque emendabile e correttamente la Corte d’appello vi ha ravvisato un refuso, con conseguente estensione dell’eccezione anche nei confronti dei medici intervenuti.
Analogo ragionamento vale per il medico intervenuto nel 2015: l’eccezione riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11 marzo 2015, prima udienza successiva all’intervento, è tempestiva. Né rileva che l’eccezione non specificasse il tipo di prescrizione, essendo sufficiente l’allegazione dell’inerzia dei titolari. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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