Revocazione per errore di fatto non copre critica al ragionamento del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 6464 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto avverso le pronunce della Corte di cassazione, disciplinata dagli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è esperibile soltanto quando la decisione impugnata sia fondata su una svista percettiva, consistente nell’affermazione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti in modo assoluto dagli atti e dai documenti del giudizio di legittimità. Non integra l’errore di fatto la critica al ragionamento del giudice, poiché la lettura e la valutazione di un motivo di ricorso costituiscono un’interpretazione giuridica, e non una percezione materiale. Se il giudice di legittimità avesse realmente omesso di decidere su un motivo, non avrebbe commesso un errore di fatto, bensì un errore di diritto in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., non denunciabile per revocazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. all’esecuzione immobiliare avviata dal condominio procedente nei confronti della propria coniuge separata, sostenendo di essere l’effettivo proprietario dell’immobile pignorato, della cui intestazione formale la moglie era solo titolare apparente. Nel giudizio di opposizione era intervenuta la società cessionaria del credito, rappresentata dalla banca procuratrice.

L’opposizione era stata rigettata in primo grado; il gravame era stato respinto dalla corte d’appello e il ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza della Sezione III. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, deducendo tre motivi di errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., e chiedendo la rimessione in pubblica udienza. Nessuno degli intimati si è difeso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato notificato al condominio e alla proprietaria formale, ma non alla società intervenuta. La Corte ravvisa l’astratta configurabilità di una ipotesi di causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ., che imporrebbe l’ordine di integrazione del contraddittorio; rileva tuttavia che tale ordine non va disposto, perché il ricorso è palesemente inammissibile e dunque difetta l’interesse all’integrazione.

Nel merito, il primo motivo denuncia un preteso errore di fatto sui motivi secondo, terzo e quarto del ricorso originario, sostenendo che l’ordinanza impugnata avrebbe trascurato la questione della simulazione e del suo rapporto con la buona fede del creditore trascrivente rispetto al pignoramento. La Corte osserva che il ricorrente pretende di trarre dalla lettura congiunta degli artt. 1416 cod. civ. e 2652, n. 4, cod. civ. la prova che la questione era stata effettivamente proposta.

Il motivo è eterogeneo e confuso: non contiene la denuncia di un errore percettivo, ma una censura del ragionamento del giudice. La Corte aggiunge, ad abundantiam, che l’eventuale omissione di pronuncia su un motivo non integrerebbe un errore di fatto, bensì un errore di diritto ex art. 112 cod. proc. civ., e che la questione della simulazione era stata comunque esaminata, con spiegazione delle ricadute sul tema della conoscenza della proprietà effettiva.

Il secondo e il terzo motivo ripropongono lo stesso schema: il ricorrente sostiene che l’ordinanza avrebbe frainteso il contenuto del quinto e del sesto motivo del ricorso originario, riducendoli alla sola domanda subordinata di accertamento del credito. La Corte replica che simili doglianze scambiano una interpretazione giuridica del contenuto di un motivo con un errore di fatto, operando una distorsione dell’istituto revocatorio. Entrambi i motivi sono pertanto inammissibili.

Il ricorso è dichiarato inammissibile nel suo complesso, con conseguente dimostrazione della sua inidoneità alla rimessione in pubblica udienza. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi difeso alcuno degli intimati, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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