Perdita di chance nella nomina a direttore di struttura complessa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10496 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa deve avvenire sulla base di una valutazione comparativa tra i candidati, sorretta da congrua motivazione e rispettosa dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché delle clausole generali di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Il dirigente pretermesso non può chiedere al giudice l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance. Ai fini della liquidazione, il giudice del merito procede su due piani distinti: accerta dapprima la concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione; solo se tale accertamento è positivo può procedere alla valutazione equitativa del danno. È inammissibile in sede di legittimità la censura che, dietro lo schema della violazione di legge, miri a sindacare l’accertamento di fatto.
Il Fatto
Un’azienda socio-sanitaria territoriale aveva conferito l’incarico di direzione di una struttura complessa di chirurgia toracica a un candidato, con delibera del 18 aprile 2017. Due dirigenti medici, che avevano partecipato alla procedura, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo di essere stati illegittimamente pretermessi.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha respinto il gravame dell’azienda, confermando la decisione e rigettando anche l’appello incidentale dei medici, volto a ottenere una riliquidazione maggiorata del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i dirigenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il motivo con cui l’azienda sosteneva che la valutazione del servizio prestato all’estero spettasse esclusivamente alla Regione di residenza del candidato, non potendo l’azienda sindacare la certificazione regionale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello non aveva infatti affrontato la questione dell’equipollenza del servizio estero, ma aveva rilevato un dato obiettivo: dalla documentazione emergeva la contemporanea frequenza della scuola di specializzazione nel medesimo periodo del servizio all’estero, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’azienda a chiedere chiarimenti al candidato.
Anche il secondo motivo — con cui si assumeva che le chance dei ricorrenti sarebbero rimaste identiche anche escludendo il controinteressato — è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che, dietro lo schema della violazione di legge, si mirava in realtà a censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, che aveva stimato la probabilità di conseguire l’incarico al 33%. In punto di diritto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992, norma imperativa, l’incarico di struttura complessa deve essere conferito sulla base di una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, con adeguate forme di partecipazione e congrua motivazione. Il dirigente pretermesso non può pretendere un intervento sostitutivo del giudice, ma può agire per il risarcimento del danno ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi dell’amministrazione.
Il terzo motivo denunciava il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto sufficiente una probabilità del 33%, dopo aver affermato che la prova del nesso causale deve essere prossima alla certezza. La censura è stata dichiarata infondata. La Corte ha chiarito che la valutazione si svolge su due piani distinti: occorre innanzitutto accertare, sulla base degli elementi offerti dal lavoratore, una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione; solo in caso positivo vi è spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito. Nella specie, accertato il nesso causale in termini di rilevante probabilità, la Corte territoriale ha stimato il danno in conformità alle valutazioni del primo giudice.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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