Alimenti: decorrenza dalla domanda e non dalla sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 10490 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di alimenti, il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio: in difetto di preventiva costituzione in mora seguita da domanda giudiziale nei successivi sei mesi, l’assegno va riconosciuto a far data dalla proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 445 c.c., e non dalla data della sentenza che lo liquida. L’obbligato ex lege non può giovarsi del fatto che, nelle more del processo, altri soggetti abbiano in concreto provveduto ai bisogni dell’avente diritto. Il termine di decadenza dell’azione di revoca della donazione per ingratitudine, previsto dall’art. 802 c.c., decorre dal momento in cui il donante acquisisce piena e sicura consapevolezza della condotta del donatario idonea a legittimare la revoca, non dalla definitiva e progressiva maturazione dello stato di bisogno. La riduzione dell’assegno per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato, ai sensi dell’art. 440 c.c., può essere disposta d’ufficio, in presenza di elementi emergenti dal materiale probatorio, senza necessità di specifica richiesta di parte, e opera anche in corso di causa.
Il Fatto
Il ricorrente, coniuge separato con addebito, conveniva in giudizio la moglie chiedendo la revoca per ingratitudine della donazione della quota del 50% della casa familiare, sul presupposto del rifiuto della donataria di corrispondergli gli alimenti; in via subordinata, domandava la corresponsione di un assegno alimentare. La convenuta eccepiva la decadenza di cui all’art. 802 c.c., per essere il rifiuto già manifestato nel marzo del 2014, a fronte di una domanda proposta solo nell’ottobre del 2015.
Il Tribunale accoglieva la domanda di revoca. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma, rigettava la revoca reputando maturato il termine decadenziale e, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato, riconosceva gli alimenti, riducendone l’importo e fissandone la decorrenza alla data della sentenza d’appello. Il ricorrente impugna la decisione per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di asseverazione della procura analogica. Richiamando Cass. S.U. n. 2077/2024, si afferma che, nel ricorso nativo digitale notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione informatica di una copia digitalizzata della procura su supporto cartaceo integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso. La mancata asseverazione si risolverebbe al più in una nullità della notifica, comunque sanata dall’attività difensiva della controricorrente.
Il primo motivo è infondato. La Corte d’Appello, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che già nel gennaio del 2014 le condizioni economiche del ricorrente legittimassero la richiesta di alimenti. La pretesa di posticipare la maturazione dello stato di bisogno sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze fattuali, precluso al giudice di legittimità. Il termine di cui all’art. 802 c.c. decorre, secondo Cass. n. 1090/2007, dal momento in cui il donante acquista piena e sicura consapevolezza della condotta del donatario.
Il secondo motivo è del pari infondato. Con riferimento all’art. 440 c.c., sulla scorta di Cass. n. 1577/2019, la Corte afferma che i mutamenti delle condizioni economiche verificatesi in corso di causa orientano il potere di determinazione del quantum degli alimenti. La condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato, quale quella aggressiva verso il coniuge, può essere valutata anche in corso di giudizio e d’ufficio, essendo sufficiente che il fatto emerga dal materiale probatorio.
Il terzo motivo è fondato. L’art. 445 c.c. prescrive che, in assenza di messa in mora seguita da domanda nei sei mesi, gli alimenti decorrano dalla proposizione della domanda. La decorrenza dalla domanda costituisce applicazione del principio secondo cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio. Erroneamente la Corte territoriale ha fissato la decorrenza alla data della sentenza, valorizzando l’intervento dei parenti, a fronte dell’inadempimento dell’obbligato ex lege. Cassata sul punto, la causa è decisa nel merito con retrodatazione dell’assegno alla domanda.
Nota della Redazione
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