Ricognizione del debito e prescrizione: valutazione riservata al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16682 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. e un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. L’accertamento del giudice di merito, se sorretto da corretta motivazione, non è censurabile in cassazione. La qualificazione di un’istanza di accesso agli atti come ricognizione del debito costituisce valutazione di fatto, il cui merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata al contribuente il 3 febbraio 2022, fondata su un avviso di addebito dell’INPS notificato il 29 febbraio 2016. Il contribuente ha eccepito la prescrizione del credito previdenziale.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 115/2024, ha confermato la decisione, escludendo che l’istanza di accesso presentata dal contribuente il 12 ottobre 2021 potesse valere quale atto interruttivo della prescrizione. L’Agenzia della Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, censurando la qualificazione dell’istanza e invocando l’applicazione delle sospensioni di cui al d.l. n. 18/2020 e al d.l. n. 183/2020.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della legittimazione ad agire dell’Agente della Riscossione, prospettato nella proposta di decisione accelerata e ribadito nella memoria. Il collegio però non si sofferma su tale questione, applicando il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire il giudizio sulla base del profilo assorbente.
Nel merito, il ricorso si appunta sul rigetto del gravame in punto di inidoneità dell’istanza di accesso a interrompere la prescrizione. La Corte d’appello aveva rilevato che l’istanza era finalizzata soltanto a prendere visione del contenuto della cartella esattoriale, senza valore di riconoscimento di debito, come emergeva dal tenore letterale della richiesta.
La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile. Il principio affermato è netto: la valutazione sulla configurabilità di un atto quale ricognizione di debito costituisce una valutazione di fatto, il cui merito non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte richiama Cass. n. 27485/2024, secondo cui è riservata al giudice del merito l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, e Cass. n. 8688/2025 che, richiamando Cass. n. 12735/2020, ribadisce che l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. rientra nei poteri del giudice di merito.
Non risulta censurabile, pertanto, la conclusione della Corte d’appello, che aveva trascritto il testo dell’istanza e ne aveva tratto un’esegesi non implausibile, senza che il ricorrente avesse allegato una violazione delle regole di ermeneutica.
Quanto al contributo unificato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. In tema di abuso del processo, i giudici escludono un’interpretazione automatica delle sanzioni, richiamando Sez. Un. n. 36069 del 27.12.2023 e Cass. n. 3961/2025, e ritengono di discostarsi dalla previsione legale, poiché il giudizio è definito su profili di inammissibilità diversi da quelli della proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
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