La formula “somma maggiore o minore” non è clausola di stile se persiste incertezza sull’ammontare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9468 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formula con cui una parte domanda la condanna della controparte al pagamento di una somma determinata “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”, anche a mezzo di consulenza tecnica, non può essere considerata, agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ., una clausola meramente di stile, poiché manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del dovuto e consente al giudice di provvedere alla liquidazione senza essere vincolato all’importo indicato nelle conclusioni. Tale clausola è invece priva di rilevanza quando, all’esito dell’istruttoria, risulti una somma maggiore di quella richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo. La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per vizi procedurali ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
Il Fatto
La società, soccombente in entrambi i gradi di merito, era stata condannata al pagamento in favore della lavoratrice di differenze retributive, comprensive di mensilità aggiuntive e tfr, scaturenti dall’accertamento del diritto all’inquadramento nel quarto livello del contratto collettivo. Il giudice d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto alla lavoratrice una somma superiore a quella originariamente indicata in domanda, valorizzando l’adeguamento della richiesta agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio formalizzato nelle note autorizzate per l’udienza di discussione. La società era stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali, mentre era stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’ex dipendente per carenza di prova.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società aveva dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che la formula “o di quella diversa maggiore o minore somma che eventualmente dovesse risultare dovuta” non integrasse un valido adeguamento della domanda. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, per difetto di trascrizione delle note autorizzate ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., e in parte infondato, richiamando il principio per cui tale formula non è una mera clausola di stile quando esprime la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del dovuto. La Corte ha precisato, valorizzando il precedente delle Sezioni Unite richiamato in motivazione, che la clausola è invece ineffettiva quando la parte, all’esito dell’istruttoria che abbia accertato una somma maggiore, si sia limitata a richiamare le conclusioni dell’atto introduttivo.
Con il secondo motivo, la società lamentava la nullità della consulenza tecnica per omessa comunicazione dell’avvio delle operazioni peritali e omesso invio della bozza di relazione. La Corte ha respinto la censura, ribadendo che le nullità del subprocedimento di cui agli artt. 194 e 195 cod. proc. civ. hanno natura relativa e non possono essere rilevate d’ufficio, dovendo essere eccepite nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione, secondo un orientamento consolidato che la Corte ha inteso confermare.
Il terzo e il quarto motivo, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sono stati dichiarati inammissibili: le censure non indicavano specifici fatti storici, ma si sostanziavano in una richiesta di diverso apprezzamento degli elementi istruttori, estranea al sindacato di legittimità.
Infine, il quinto motivo, relativo all’apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è stato ritenuto infondato, avendo il giudice d’appello esposto in modo percepibile le ragioni della decisione, fondate sulle circostanziate dichiarazioni testimoniali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.