Inimpugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10909 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi. La norma trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse ad agire rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Ne consegue che il ricorrente il quale non alleghi né dimostri la ricorrenza di tali ipotesi difetta di interesse e la sua domanda è inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.

Il Fatto

Il ricorrente, venuto a conoscenza di una cartella esattoriale dall’estratto di ruolo, aveva adito il giudice del lavoro per far accertare l’inesistenza del credito, la nullità della notifica e, comunque, la prescrizione dello stesso. L’Istituto previdenziale si era costituito chiedendo il rigetto.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte muove dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, che esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo fuori da specifiche e tassative ipotesi. Tali ipotesi non ricorrono nella fattispecie, perché non allegate né dimostrate dal ricorrente.

Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha affermato come la disposizione trovi applicazione nei processi pendenti, in quanto specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Le questioni di legittimità costituzionale della norma sono state dichiarate manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

Assume rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.

La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi, qualificati come diritto vivente e da confermare in questa sede, tanto da risultare assorbenti rispetto a ogni altra questione. Il ricorso è quindi rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione del rilievo dello ius superveniens. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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