Irretrattabilità del credito previdenziale per mancata opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21367 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dell’avviso di addebito INPS entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 determina la stabilizzazione del debito e la sua irretrattabilità. Tale effetto preclude ogni contestazione relativa alla pretesa originaria, compresa quella della prescrizione già maturata prima della notifica dell’avviso. L’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il motivo non si confronta con il nucleo della decisione impugnata e richiede una rivalutazione delle prove. È nuova e, come tale, inammissibile in sede di legittimità la questione non proposta nei gradi di merito.
Il Fatto
La società aveva goduto di agevolazioni contributive nel periodo da aprile 2017 a settembre 2017, successivamente revocate dall’INPS per effetto del DURC negativo del febbraio 2018. A seguito della revoca, l’Istituto emetteva un avviso di addebito, avverso il quale la società proponeva opposizione. La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello dell’INPS, rigettava l’opposizione, ritenendo irretrattabile il credito portato da un precedente avviso di addebito del 16.3.2017, non opposto nel termine di legge. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a far valere l’omesso esame di fatti decisivi, rilevando come, sotto lo schermo della violazione di legge, esso richiedesse una rivalutazione delle prove e non si confrontasse con il decisum. La sentenza impugnata aveva infatti fondato la correttezza della revoca anche sulla mancata contestazione dell’avviso di addebito del 16.3.2017, rispetto al quale la società non aveva proposto opposizione nel termine perentorio di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 c.c., la Corte ne ha ribadito l’inammissibilità per asimmetria rispetto alla motivazione, precisando che la revoca delle agevolazioni era ancorata al mancato rispetto dei termini di regolarizzazione concessi con nota del 14.2.2018. La doglianza, pertanto, non scalfiva il nucleo centrale della decisione.
Nel confermare il principio della irretrattabilità del credito, la Corte ha richiamato il costante orientamento per cui la mancata impugnazione dell’avviso di addebito entro quaranta giorni preclude ogni contestazione sulla pretesa originaria, citando i precedenti delle Sezioni Unite n. 23397/2016 e successive conformi. Il terzo motivo, concernente l’art. 1175 l. n. 296/2006 e la perdita retroattiva dei benefici per irregolarità del DURC, è stato dichiarato inammissibile perché la questione risultava nuova, non essendo stata proposta nei gradi di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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