Iscrizione alla Cassa Geometri dovuta anche per attività occasionale e senza reddito (Cass. civ. Sez. V n. 10908 del 25.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente la sola iscrizione all’albo professionale. Una volta che il professionista scelga liberamente di iscriversi all’albo, anche per attività meramente occasionale, assume obblighi di solidarietà verso i colleghi ai quali non può sottrarsi. Sono perciò irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS osta all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria, non configurandosi alcuna doppia contribuzione in presenza di presupposti contributivi distinti. L’inderogabile facoltatività dell’iscrizione per chi già goda di altra tutela previdenziale obbligatoria è affermazione non compatibile con il dettato normativo di riferimento.
Il Fatto
La vicenda riguarda un geometra iscritto all’albo professionale, ma titolare di posizione previdenziale presso la gestione commercio dell’INPS in qualità di socio d’opera di una società. La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri aveva preteso il versamento dei contributi per le annualità 2009, 2012 e 2013, procedendo all’iscrizione automatica del professionista al proprio fondo in ragione della sola iscrizione all’albo.
Il professionista si era opposto alla cartella di pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, escludendo l’esercizio di un’attività tutelata anche solo in via occasionale. La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia, sostenendo che, pur essendo i regolamenti della Cassa abilitati a derogare al diritto oggettivo preesistente, non è derogabile la facoltatività dell’iscrizione quando esista una posizione previdenziale derivante da altra attività obbligatoriamente tutelata. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, legati da inscindibile connessione, e li ritiene fondati. Il percorso argomentativo muove da un’espressa evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 richiamato nella sentenza impugnata. Il Collegio afferma che, ai fini dell’iscrizione obbligatoria e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente la iscrizione all’albo professionale.
Il fondamento di tale obbligo è rinvenuto nel meccanismo solidaristico: nel momento in cui il geometra sceglie liberamente l’iscrizione all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima. La Corte richiama sul punto Cass., sez. lav., n. 28188 del 2022. Da ciò discende l’irrilevanza della natura occasionale dell’attività e della mancata produzione di reddito.
Quanto all’altra tutela previdenziale, il Collegio puntualizza che la mera iscrizione a una diversa gestione INPS non è di per sé d’ostacolo all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria, non potendosi ravvisare una doppia contribuzione in presenza di presupposti contributivi distinti. Viene richiamata la sentenza n. 28188 del 2022 anche su questo profilo.
La Corte valorizza poi la disciplina statutaria, che impone l’iscrizione per i geometri iscritti all’albo che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. Il sistema degli obblighi contributivi è letto in coerenza con i princìpi della legge n. 335 del 1995, finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti, secondo quanto affermato da Cass., sez. lav., n. 4568 del 2021.
Il Collegio ribadisce quindi che l’imposizione del contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgano attività continuativa, e l’individuazione dei presupposti del carattere continuativo, non comportano l’estensione dell’obbligo a nuove categorie di soggetti. Un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, poi attuato dal d.lgs. n. 509 del 1994 e dalla legge n. 335 del 1995, confermato da Cass., sez. lav., n. 30191 del 2024 e da numerosi precedenti conformi. La Corte rileva infine che la sentenza impugnata non nega la possibilità derogatoria dei regolamenti della Cassa, né esplicita la ragione della non continuità dell’attività, ma afferma un’inderogabile facoltatività dell’iscrizione non compatibile con il quadro normativo. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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