Scientia damni del terzo non si presume da un solo indizio (Cass. civ. Sez. III n. 10925 del 25.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scientia damni del terzo acquirente non può essere desunta da un unico elemento indiziario che difetti dei requisiti di gravità e precisione imposti dall’art. 2729 cod. civ. La prova presuntiva ammette il ragionamento inferenziale fondato su un solo indizio, ma solo se questo presenti un elevato grado di attendibilità e non risulti equivoco, dovendo la motivazione del giudice spiegare in modo adeguato il passaggio dal fatto noto a quello ignoto. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può essere invocato per censurare l’omesso esame di documenti, quali fonti di prova, né per aggirare il divieto di nuove produzioni in appello posto dall’art. 345 cod. proc. civ. Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l’esenzione dell’alienazione strumentale all’adempimento di un debito scaduto richiede la prova che la vendita costituisse il solo mezzo per reperire la liquidità necessaria.
Il Fatto
Un creditore, assumendo di vantare nei confronti di una società un credito pari al doppio della caparra versata per un contratto preliminare di vendita immobiliare, sciolto per recesso, agiva contro la società stessa e contro il terzo che da questa aveva acquistato due immobili, chiedendo la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi e la condanna dell’acquirente al pagamento di quanto ricavato dalla successiva rivendita a un ulteriore soggetto.
Il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda revocatoria e rigettava quella di condanna. La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava sia il gravame principale dell’acquirente sia quello incidentale della società, confermando la pronuncia di primo grado. L’acquirente ricorreva per cassazione con cinque motivi; il creditore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2901 cod. civ., è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il riscontro probatorio della destinazione dei proventi al ripianamento dell’esposizione debitoria dell’alienante, giudicando tardiva la produzione documentale in appello. La Corte ha precisato che la prova dell’eccezione non può ricavarsi dall’accollo del mutuo o dalla compensazione con un controcredito dell’acquirente, trattandosi di modalità di corresponsione del prezzo.
La Corte ha ribadito il principio per cui, per escludere la revocatoria dell’alienazione, non basta provare l’esistenza di un altro debito scaduto. Occorre la prova che il debitore non avesse altra possibilità di soddisfarlo e che l’alienazione dipendesse esclusivamente da tale necessità. L’esenzione ricomprende anche la vendita eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto.
Il secondo motivo, incentrato sull’errore di percezione degli atti di compravendita, è stato giudicato infondato: accollo e compensazione partecipavano della causa della compravendita e non indicavano che gli atti fossero stati posti in essere per estinguere i pregressi debiti scaduti. Il terzo motivo è stato disatteso: l’art. 2901 cod. civ. non contempla la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione invocata dal ricorrente, e la declaratoria di inefficacia, priva di finalità recuperatoria, non ha impedito alla società l’esercizio dell’attività di intermediazione.
È stato invece accolto il quarto motivo. La corte d’appello aveva desunto la scientia damni del terzo acquirente dal solo fatto che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli fossero a lui conoscibili con l’ordinaria diligenza, mentre gli altri elementi riguardavano l’elemento soggettivo dell’alienante. Un solo indizio, ha osservato la Corte, può fondare il ragionamento presuntivo solo se grave e preciso, con motivazione adeguata. Il quinto motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato rigettato, poiché la revocatoria ordinaria non ha effetto recuperatorio ma determina la sola inefficacia dell’atto nei confronti del creditore attore.
All’accoglimento del quarto motivo, rigettati gli altri, consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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