Conversione ex lege della co.co.co. senza progetto e differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10969 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conversione ex lege del contratto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce una sanzione concernente il tipo negoziale e opera sin dalla costituzione del rapporto, restando irrilevante l’accertata natura autonoma della collaborazione. Il meccanismo va tuttavia coordinato, per il periodo di effettivo svolgimento della collaborazione antecedente alla conversione, con il principio di corrispettività tra obbligazione retributiva e prestazione di lavoro. Per tale periodo spettano al lavoratore le eventuali differenze retributive commisurate all’orario di lavoro effettivamente osservato.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto domanda nei confronti dell’associazione datrice, chiedendo l’accertamento del carattere subordinato del rapporto intercorso dal marzo 2012 al luglio 2017, data delle dimissioni. La collaborazione, mai formalizzata, era priva di progetto.

Il giudice di primo grado aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la natura coordinata e continuativa del rapporto, la conversione in lavoro subordinato part time di 20 ore settimanali e l’inquadramento nel IV livello del CCNL Studi professionali, con condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che il rapporto tra tempo pieno e tempo parziale si configurerebbe come rapporto di regola ad eccezione, con orario normale settimanale fissato dal CCNL in 40 ore.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza: l’art. 69, comma 1, sanziona la collaborazione coordinata e continuativa instaurata senza specifico progetto, realizzando una conversione ope legis in rapporto a tempo indeterminato. Resta priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti emersa dall’istruttoria. Il comma 2 disciplina invece l’ipotesi in cui, pur in presenza di un progetto, sia accertata giudizialmente la trasformazione in rapporto subordinato in base al comportamento delle parti posteriore alla stipulazione.

La Corte osserva che sia la conversione ex lege, sia l’accertato discostamento dall’assetto formalmente predisposto, configurano norme sanzionatorie concernenti il tipo negoziale. Esse non violano il principio di indisponibilità del tipo, che opera in senso unidirezionale, e innalzano il livello di tutela del lavoratore. La previsione impone alle parti di proseguire il rapporto secondo la qualificazione civilistica dettata dall’art. 2094 c.c., con operatività del meccanismo di conversione anche per la porzione di rapporto svoltasi prima dell’accertamento giudiziale.

Per tale periodo la norma va coordinata con il principio di corrispettività: i compensi da erogare vanno commisurati alla quantità della prestazione offerta. La Corte formula il principio di diritto e chiarisce che esso non confligge con l’orientamento secondo cui la contribuzione previdenziale va parametrata all’orario del tempo pieno, poiché l’imponibile previdenziale persegue obiettivi solidaristici ulteriori.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato l’osservanza di un orario pari a 20 ore settimanali e l’accordo per facta concludentia di un impegno orario parziale: le differenze retributive sono state correttamente determinate sulla base della prestazione effettivamente offerta. Il secondo motivo, concernente l’inquadramento professionale, è giudicato inammissibile, perché sollecita una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di doppia pronuncia conforme di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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