Distanze legali e norme edilizie locali: il giudice le conosce d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 10968 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e dei regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze tra costruzioni, anche rispetto ai confini, integrano il codice civile e hanno valore di norme giuridiche, sia pure di natura secondaria. Spetta perciò al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d’ufficio quando la loro violazione sia dedotta dalla parte, senza che sia necessaria una specifica contestazione. L’indebita disapplicazione implicita della normativa secondaria locale, non accompagnata dall’accertamento della sua concreta incompatibilità con la disciplina primaria, integra violazione di legge. Il giudice di merito deve inoltre accertare in concreto il tipo di intervento edilizio realizzato, alla luce delle definizioni e delle deroghe in materia di distanze previste dalla normativa statale.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile confinante ha convenuto in giudizio i vicini, deducendo che costoro avevano demolito e ricostruito la propria abitazione, sopraelevandola, alterando la quota e la destinazione d’uso in violazione della normativa urbanistica locale. In particolare, secondo l’attrice, era stato modificato il sottotetto da locale di servizio ad abitazione e ampliato un manufatto prima destinato a cantina, con violazione della distanza minima di cinque metri dal confine.

I convenuti, dal canto loro, hanno proposto domanda riconvenzionale per il taglio dei rami di un pino invadenti la loro proprietà. Il Tribunale ha accolto le domande attrici, condannando all’arretramento del fabbricato e al risarcimento equitativo del danno, compensando in parte le spese. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha escluso il risarcimento, negando che il danno da violazione delle distanze sia in re ipsa. I convenuti hanno proposto ricorso per cassazione; l’attrice ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio comunale. I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe qualificato l’intervento come nuova costruzione, imponendo il rispetto della distanza di cinque metri dal confine, mentre si sarebbe trattato di un ampliamento in ristrutturazione, ammesso dalla disciplina locale a mantenere le distanze preesistenti.

La Corte di legittimità richiama la propria costante giurisprudenza: le disposizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi in materia di distanze, anche rispetto ai confini, integrano il codice civile e hanno valore di norme giuridiche di natura secondaria. Il giudice, per il principio iura novit curia, deve pertanto acquisirne conoscenza d’ufficio quando la loro violazione sia dedotta dalla parte. Nel caso di specie non si rinviene né un accertamento sulla normativa locale applicabile in tema di distanze, né un puntuale accertamento sul tipo di intervento realizzato.

Tali carenze rendono necessario un nuovo esame in sede di rinvio. La Corte sottolinea che la mera disapplicazione implicita della normativa secondaria, senza indicarne la concreta incompatibilità con la disciplina primaria, non è ammissibile. Il giudice di rinvio dovrà quindi individuare la normativa locale applicabile e gli interventi realizzati, rivalutandone la legittimità alla luce degli artt. 2-bis e 3 del d.p.r. 380/2001 e delle successive modificazioni, alcune intervenute dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Viene in rilievo, in particolare, la disciplina dei sottotetti, delle demolizioni e delle ricostruzioni, modificata dal d.l. n. 69/2024 e dal d.l. n. 50 del 2022. L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, con cui si censurava il rigetto della domanda risarcitoria. La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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