NASpI, decadenza anche per attività autonoma preesistente non comunicata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4740 del 23.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, l’obbligo di comunicare all’INPS, entro un mese, il reddito annuo presuntivamente ricavabile da attività di lavoro autonomo o di impresa individuale riguarda anche il lavoratore che tale attività già svolgeva al momento della domanda amministrativa. Il termine “entro un mese dall’inizio dell’attività” di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 non si riferisce all’avvio storico dell’attività, ma all’inizio della contemporaneità tra essa e la percezione dell’indennità; se l’attività precede lo stato di disoccupazione, il termine decorre dalla presentazione della domanda. L’omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza ex art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015: non si tratta di applicazione analogica vietata di norma eccezionale, ma di interpretazione che estende la regola a fattispecie implicitamente considerata dal legislatore.
Il Fatto
Un lavoratore, titolare di una impresa individuale già avviata, presentava domanda amministrativa di NASpI dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Successivamente comunicava all’INPS un reddito presunto pari a zero euro, oltre il termine di trenta giorni dalla domanda.
L’Istituto negava la prestazione per decadenza. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore e la Corte d’Appello di Torino confermava, ritenendo che la decadenza operi solo quando l’attività autonoma sia intrapresa durante la fruizione della NASpI, non quando sia preesistente. L’INPS ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ratio della disciplina del d.lgs. n. 22/2015, che subordina la compatibilità tra indennità e attività autonoma a un meccanismo di comunicazione e verifica reddituale. L’art. 10, comma 1, richiede che l’attività sia svolta “durante il periodo” di percezione: è dunque la concomitanza con il trattamento, non l’anteriorità dell’avvio, a fare scattare l’obbligo informativo.
Il Collegio ricostruisce il significato del verbo “intraprendere”: non solo “iniziare”, ma anche “impegnarsi, dedicarsi, applicarsi”. L’uso di termini distinti nello stesso testo normativo suggerisce che il legislatore non abbia voluto limitare l’obbligo alla sola attività cominciata dopo la domanda. Richiama Cass. n. 5951 del 2001, ove tale lettura era già affermata, e le recenti ord. n. 1053/2024, ord. n. 11543/2024 e ord. n. 846/2024, che hanno consolidato l’orientamento.
Ne consegue che il termine di un mese decorre, se l’attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda; se inizia dopo, dall’inizio dell’attività. In entrambi i casi la decadenza resta invariata. La Corte esclude che si tratti di applicazione analogica di norma eccezionale ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.: l’interpretazione resta nel perimetro testuale e riflette l’intenzione del legislatore ex art. 12 disp. prel. cod. civ. — minus dixit quam voluit — come già affermato da Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e Cass. S.U. n. 11930 del 2010.
La decadenza non sanziona l’omissione formale in sé, ma l’impossibilità di verifica della compatibilità reddituale, essendo la prestazione destinata a chi non può far ricorso ad altre fonti di reddito. È irrilevante che la comunicazione sia stata tardiva anziché omessa, poiché l’art. 11, lett. c) correla la decadenza al mancato rispetto del termine di un mese. Respinta, per difetto di specifica motivazione, la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’art. 38 Cost. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., la domanda originaria rigettata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 12 c.c. – Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361
- Art. 14 c.c. – Atto costitutivo
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito