Decadenza triennale e tetto retributivo nella pensione dei lavoratori dello spettacolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5360 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, la decadenza triennale prevista dall’art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del d.l. n. 98 del 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della novella. La decadenza non opera però sull’intero rapporto: colpisce solo le differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale e non si estende ai ratei successivi. Nella determinazione della “quota B” della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995 resta fermo il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, non abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La generica contestazione dei conteggi avversari, formulata dall’Istituto con elementi circostanziati, non integra il presupposto per ritenerla apodittica, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda riguarda il trattamento pensionistico di un lavoratore dello spettacolo, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con provvedimenti di liquidazione dell’aprile 2010 l’Istituto aveva riconosciuto la prestazione; il lavoratore ha poi chiesto la riliquidazione della “quota A”, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, e del supplemento legato alla “quota B”, con decorrenza dal 1° marzo 2010.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 777 del 2021, ha respinto il gravame principale dell’Istituto e accolto in parte quello incidentale del lavoratore, escludendo la decadenza e riconoscendo la riliquidazione senza il limite massimo di retribuzione. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne la decadenza triennale. La Corte territoriale l’aveva esclusa in radice perché le liquidazioni erano anteriori al 6 luglio 2011. La Suprema Corte rileva l’errore: la novella del 2011 opera anche per le prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dalla sua entrata in vigore. Richiamando un orientamento consolidato, si afferma che la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa.
La Corte ne trae una precisazione di rilievo operativo. La decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale e non si estende ai ratei successivi. Una diversa lettura, travolgendo i ratei infratriennali e futuri, contrasterebbe con l’art. 38 Cost. ove la misura della prestazione non salvaguardi il nucleo essenziale. Si conferma così il meccanismo della “decadenza mobile”.
Il secondo motivo investe il tetto retributivo. La Corte ribadisce il principio consolidato: nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, né emerge un rapporto di incompatibilità tra le discipline.
La fissazione del tetto è ritenuta coessenziale al sistema, che risulta ampiamente favorevole agli iscritti rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati. Il controricorrente non ha addotto argomenti idonei a infirmare l’orientamento costante.
Il terzo motivo riguarda la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La Corte d’appello aveva ritenuto generiche le contestazioni dell’Istituto sui conteggi. La Suprema Corte dissente: l’Istituto ha contestato in modo circostanziato la tipologia dei contributi, i periodi di riferimento e le attività correlate, senza che la specificità esiga conteggi alternativi. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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