Motivazione apparente e contraddittoria: limiti al sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 11035 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è circoscritto al «minimo costituzionale». È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza stessa della motivazione: la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Resta esclusa dal sindacato ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. La censura che, sotto l’etichetta del vizio motivazionale, investe la valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in proprio e quale legale rappresentante di una società in accomandita semplice, unitamente alla compagine sociale, avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva condannato in solido la società e un socio al pagamento, in favore di altro socio escluso, della somma corrispondente al valore della quota sociale spettantegli, oltre agli utili maturati e non percepiti, con gli accessori e le spese.
La questione approda in cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione e sulla asserita erroneità dei criteri estimativi adottati dal consulente tecnico d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la motivazione apparente e, insieme, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La Corte rileva anzitutto che le due censure sono concettualmente distinte e non possono essere cumulate: la prima presuppone una motivazione radicalmente mancante, mero simulacro; la seconda presuppone una motivazione esistente ma afflitta da contraddizioni logiche tali da impedire l’individuazione della ratio decidendi.
Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il Collegio ribadisce che il vizio è denunciabile solo quando attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa.
Nel caso concreto la motivazione non è né apparente né contraddittoria: essa spiega in modo piano e comprensibile le ragioni per cui la corte territoriale ha condiviso la stima del valore dell’immobile già accolta dal primo giudice. Il motivo, in realtà, mira a sottoporre al giudice di legittimità il merito della decisione attraverso l’esame delle risultanze probatorie: esito inammissibile.
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 85 e 86 del d.P.R. n. 917/1986, contestando l’aliquota fiscale applicata al plusvalore. La Corte lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo: la normativa invocata riguarda transazioni effettivamente realizzate e non la valutazione meramente virtuale funzionale alla quantificazione del valore della quota; inoltre, dalla formulazione del motivo non emerge che l’applicazione della normativa avrebbe inciso sulla quantificazione contestata. Il terzo motivo, reiterando la denuncia di motivazione apparente sul calcolo dell’avviamento, è inammissibile per le medesime ragioni del primo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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