Vendita su campione, decadenza ex art. 1495 e insussistenza dell’aliud pro alio (Cass. civ. Sez. II n. 968 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di vendita su campione, l’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ. richiama espressamente il termine decadenziale di cui all’art. 1495 cod. civ., con la conseguenza che l’acquirente che non denunci i vizi o la difformità nel termine di otto giorni dalla consegna decade dall’azione. La qualificazione del contratto come vendita su campione, ove non impugnata, è coperta dal giudicato interno e non è controvertibile in sede di legittimità. La consegna di aliud pro alio, che legittima l’azione contrattuale di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. e il risarcimento del danno, presuppone che il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, sì da appartenere a un genere diverso e risultare funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa. Non integra aliud pro alio la consegna di un bene che appartenga al medesimo genere e alla destinazione tipica di quello pattuito, attecchendo l’eventuale inidoneità allo scopo, in tutto o in parte, a mero vizio della cosa, soggetto al termine decadenziale.

Il Fatto

Una società committente convenne in giudizio la fornitrice, esponendo di avere stipulato con questa un contratto per la fornitura di infissi esterni e controtelai per un corrispettivo complessivo di oltre centomila euro, oltre IVA. Dedusse che la consegna era stata solo parziale e difforme dal pattuito, sia per la qualità del legno, sia per la non corrispondenza al disegno della committente. Nonostante i solleciti e l’acconto incamerato, la fornitrice non aveva provveduto all’adempimento. La committente chiese, sulla base anche dell’accertamento tecnico preventivo, la restituzione dell’importo versato, decurtato di quanto riconosciuto dovuto per lavori eseguiti, oltre accessori e risarcimento del danno da ritardo.

La fornitrice eccepì la decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ. e contestò nel merito la domanda. Il Tribunale risolse il contratto per inadempimento della fornitrice e la condannò al pagamento della somma richiesta. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, ravvisando una vendita su campione ex art. 1522 cod. civ. e ritenendo inapplicabile il termine decadenziale per essere il bene difforme dal campione, dunque in ipotesi di aliud pro alio. La fornitrice ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che in sede di legittimità la qualificazione giuridica del contratto non è più controvertibile, essendosi formato il giudicato interno per mancata impugnazione sul punto. La sentenza d’appello aveva riportato il negozio al contratto su campione o su tipo di campione, nonostante emergessero i caratteri dell’appalto o, comunque, della vendita con riserva di gradimento ex art. 1520 cod. civ. Ne deriva che, per espresso richiamo dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., trova applicazione il termine decadenziale dell’art. 1495 cod. civ.

Il superamento di tale termine è pacifico nel caso concreto. Il punto decisivo è dunque un altro: stabilire se la difformità contestata integri la consegna di aliud pro alio, che sottrae l’azione al termine decadenziale, oppure un mero vizio della cosa, che vi resta soggetto.

Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte precisa che sussiste consegna di aliud pro alio, con azione contrattuale di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. e risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita (Sez. II n. 13214 del 04.05.2024).

Nel caso esaminato, il bene consegnato apparteneva al genere infissi in legno ed era destinato alla funzione tipica degli infissi. L’eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, pertanto, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge. La ricorrente aveva così ragione nel negare la qualificazione come aliud pro alio, risultando errata la decisione d’appello che, in violazione dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., non aveva tratto la conseguenza della decadenza dell’acquirente.

La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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