Conto corrente e prescrizione: prova dell’apertura di credito e onere del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 3284 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non è tenuta a provare l’insussistenza dell’atto giuridico che ne precluda la decorrenza, essendo l’elemento qualificante dell’eccezione la sola allegazione dell’inerzia del titolare del diritto. È il correntista che agisce in ripetizione a dover provare l’esistenza dell’apertura di credito, fatto idoneo a qualificare la rimessa come ripristinatoria e non solutoria, e dunque a impedire il decorso della prescrizione. La deduzione relativa all’apertura di credito integra eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, ma i fatti su cui si fonda devono essere stati acquisiti al processo nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.: la loro introduzione per la prima volta in appello ne preclude il rilievo officioso.
Il Fatto
Una società debitrice principale, in liquidazione, e due fideiussori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui una banca aveva intimato il pagamento di una somma superiore a ottocentomila euro, a titolo di scoperto di un conto corrente ordinario, di un conto speciale e di un conto anticipi fatture. Gli opponenti hanno eccepito la mancanza di forma scritta dei contratti, l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, dell’anatocismo e della capitalizzazione trimestrale.
Il Tribunale ha revocato il decreto e condannato gli opponenti al pagamento di una somma ridotta. La Corte di appello, in parziale riforma, ha condannato i medesimi al pagamento di due importi in favore della cessionaria del credito. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il decorso della prescrizione, lamentando che la Corte territoriale abbia qualificato come nuova e inammissibile la deduzione, formulata solo in appello, dell’esistenza di un’apertura di credito di fatto sul conto corrente ordinario. La Corte distingue due profili. Quanto al vizio motivazionale, il motivo è inammissibile: l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi notificati dall’1 gennaio 2023, esclude il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 in caso di doppia conforme, e i ricorrenti non hanno assolto l’onere di dimostrare la diversità delle motivazioni di primo e secondo grado.
Quanto alla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., il motivo è infondato. La Corte richiama Sezioni Unite n. 24418 del 2010 e Sezioni Unite n. 15895 del 2019: la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare soltanto l’inerzia del correntista. È quest’ultimo, in base all’art. 2697 cod. civ., a dover provare l’apertura di credito, che qualifica la rimessa come ripristinatoria anziché solutoria. La Corte precisa che la deduzione integra eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e proponibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis e acquisiti nei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.
Nel caso di specie i fatti posti a fondamento dell’eccezione non risultano tempestivamente acquisiti: la loro introduzione in appello è tardiva, e il giudice non avrebbe potuto tenerne conto ai fini del rilievo officioso. La Corte ribadisce inoltre che la mera presenza di saldi passivi non prova l’affidamento, e che la richiesta di rivalutare il merito è inammissibile.
Il sesto motivo è invece fondato. I ricorrenti contestano di non avere tenuto conto dell’acconto di oltre trecentomila euro corrisposto dai fideiussori. La Corte rileva che il pagamento è incontroverso, confermato dalla stessa controricorrente, ma che la sentenza impugnata non ha spiegato se gli importi liquidati costituissero il residuo dovuto proprio per effetto di quel versamento. L’omissione impone la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Palermo. I motivi settimo, ottavo e nono restano assorbiti, restando al giudice del rinvio il ricalcolo delle somme residue e la nuova regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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