La simulazione assoluta richiede la prova specifica dell’apparenza, non la sola finalità di sottrarsi ai creditori (Cass. civ. Sez. 3 n. 11855 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione, la prova che il debitore abbia inteso sottrarsi alla garanzia generica dei creditori non è sufficiente a integrare gli estremi della simulazione, essendo necessario dimostrare che l’alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che il disponente non ha inteso dismettere la titolarità del diritto e l’acquirente non ha inteso acquisirla. Qualora l’eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello, da parte del convenuto rimasto vittorioso, richiede la proposizione di appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il creditore agiva in giudizio nei confronti del debitore, chiedendo la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2091 cod. civ. degli atti di trasferimento di un immobile e di una donazione, compiuti in favore dell’ex coniuge. Assumeva che tali atti, posti in essere in esecuzione di un accordo divorzile, erano fittizi e finalizzati a sottrarre i beni alla sua pretesa risarcitoria, fondata su un giudicato penale e civile.
Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione, ritenendo gli elementi indiziari non univoci, e dichiarava prescritta l’azione revocatoria. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda attorea, dichiarando la simulazione e la conseguente nullità degli atti. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il debitore e la donataria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, affrontando distintamente le questioni della prova della simulazione, della prescrizione e della regolamentazione delle spese.
Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione degli artt. 1414 e 2901 cod. civ., la Corte ha dichiarato inammissibile la censura. I ricorrenti avevano incentrato le proprie doglianze sulla sola circostanza della residenza del debitore nell’immobile trasferito, omettendo di analizzare il complesso degli altri elementi presuntivi e documentali valorizzati dalla sentenza impugnata, quali il ricorso per divorzio presentato diciotto anni dopo la separazione, l’atto di cessione dell’azienda al figlio e la donazione del locale deposito. La Corte ha precisato che la decisione di merito si fondava su una pluralità di elementi, legittimamente valutati sotto il profilo del regime probatorio ex artt. 1417 e 2967 cod. civ., e che la censura, limitata a un solo aspetto, non si confrontava con la ratio decidendi complessiva della pronuncia.
Quanto al secondo motivo, relativo all’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione, la Corte l’ha ritenuto infondato. Ha ribadito il principio per cui, quando l’eccezione di prescrizione sia stata implicitamente rigettata dal giudice di primo grado, la parte rimasta vittoriosa deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice del gravame, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, pronunciandosi sulla fondatezza della domanda, aveva implicitamente rigettato l’eccezione, rendendo necessaria l’impugnazione incidentale.
Sul terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese processuali, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che la decisione della Corte territoriale si era attenuta al principio di soccombenza e che la contestazione si risolveva in una mera richiesta di nuova valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità in assenza di patenti violazioni di legge o di liquidazioni abnormi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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