Indennità rischio radiologico: no al ruolo costitutivo della Commissione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11310 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore diverso dal personale medico e tecnico di radiologia, che chieda l’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo per recupero biologico di cui all’art. 1 della legge n. 460 del 1988 e all’art. 5 della legge n. 724 del 1994, ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata, ossia lo svolgimento abituale dell’attività in zona controllata o l’assorbimento annuo di radiazioni equipollente a quello del personale di radiologia. Il giudizio negativo della Commissione di valutazione del rischio radiologico di cui all’art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987 non ha portata costitutiva e non è preclusivo dell’azione giudiziale diretta ad accertare, nei confronti del datore di lavoro, i presupposti dei benefici, trattandosi di diritti soggettivi rispetto ai quali non viene in gioco alcun potere amministrativo discrezionale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, riformando in esito a c.t.u. la sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto a un gruppo di infermieri strumentisti di sala operatoria il diritto all’indennità radiologica e allo speciale congedo. Il riconoscimento è stato fondato sul comprovato svolgimento abituale dell’attività in zona classificata dagli atti aziendali sui rischi come “controllata”, ritenendo non dirimente il contrario parere della Commissione di rischio radiologico. Per altri lavoratori l’appello è stato rigettato, perché dagli accertamenti peritali era emerso un ruolo solo preparatorio delle operazioni o la partecipazione diretta a un numero assai limitato di interventi.

La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, resistiti dai lavoratori la cui domanda era stata accolta; gli altri sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della natura del giudizio della Commissione. L’indennità di rischio radiologico, introdotta dall’art. 1 della legge n. 460 del 1988 e poi disciplinata dalla contrattazione collettiva, è una prestazione con funzione indennitaria che attribuisce al lavoratore un beneficio interno al rapporto di lavoro. Al ricorrere dei presupposti si configura quindi un diritto soggettivo, e non un potere amministrativo discrezionale che possa conferire alla decisione della Commissione una qualche portata costitutiva. Il collegio dichiara superato il pregresso indirizzo di Cass. 30 maggio 2012, n. 8660, e richiama Cass. 24 agosto 2015, n. 17116, che già aveva delineato un assetto inconciliabile con quella portata costitutiva.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce che la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 460 del 1988 opera solo per il personale medico e tecnico di radiologia. Per gli altri lavoratori l’indennità presuppone un rischio effettivo, non occasionale né temporaneo, analogo a quello del personale di radiologia, ed è il lavoratore a doverlo dimostrare secondo i criteri tecnici del d.lgs. n. 230 del 1995. L’Allegato III a tale decreto equipara sostanzialmente lo svolgimento abituale dell’attività in zona controllata all’assorbimento annuo di radiazioni, sicché il sanitario può dedurre e provare l’uno o l’altro aspetto della medesima situazione: è esattamente quanto ha fatto la Corte territoriale.

Sulla consulenza tecnica, i motivi sono infondati. Il provvedimento che la dispone rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche. La “abitualità” della presenza in zona controllata non poteva che essere ricostruita sulla base degli elementi quantitativi delle operazioni e dei ruoli: si tratta di fatti dai quali si ricostruisce in via consequenziale il fatto principale e che rientrano quindi in ciò che poteva essere demandato al c.t.u., anche in ragione dell’ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro ex artt. 421 e 437 c.p.c. I dati sulla classificazione della zona sono stati del resto forniti al consulente dalla stessa struttura, che non può ora dolersi della loro utilizzazione.

È poi infondata la reiterata denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c.: la Corte territoriale non ha posto l’onere probatorio a carico del datore di lavoro, ma lo ha ritenuto assolto dalla parte onerata. Nel resto i motivi sono inammissibili, perché i richiami a dati istruttori contrari si risolvono in un’istanza di revisione del fatto estranea al giudizio di cassazione.

Quanto alle spese, il collegio dà lettura non parcellizzata della sentenza. La compensazione disposta nei riguardi dei lavoratori soccombenti trova giustificazione nel grado di complessità e nell’attività istruttoria, valorizzando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. resa da Corte cost. n. 77 del 2018. Le spese di c.t.u., incombente sostanzialmente unitario, sono state correttamente poste a carico della parte cui va imputata in via prevalente la causazione dell’incombente, dato il numero dei lavoratori vittoriosi rispetto a quelli soccombenti. Il ricorso è rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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