Revocatoria del pagamento mediato e onere della prova dell’unico mezzo (Cass. civ. Sez. 3 n. 15882 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dalla revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, prevista dall’art. 2901, terzo comma, cod. civ., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita dal debitore per reperire la liquidità occorrente a soddisfare il creditore, purché tale alienazione rappresenti l’unico mezzo per conseguire lo scopo. In tal caso, infatti, la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto e, pertanto, non è pregiudizievole per i creditori. La prova che l’alienazione costituisse l’unico mezzo per estinguere il debito grava su chi invoca l’esenzione, ossia sul debitore alienante e sull’acquirente, e non già sul creditore che agisce in revocatoria. Il valore della causa nelle azioni revocatorie si determina in base al credito per il quale si agisce e non al valore dei beni oggetto dell’atto dispositivo, considerata la natura conservativa del rimedio.

Il Fatto

La controversia trae origine dal finanziamento concesso da una banca a una società di costruzioni, assistito da fideiussione di due soci. A seguito dell’inadempimento della debitrice principale, il creditore otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori. Avendo uno dei fideiussori alienato due unità immobiliari in favore di una società poi incorporata dall’odierna ricorrente, il creditore conveniva in giudizio sia il debitore sia la società acquirente per ottenere la declaratoria di inefficacia delle compravendite, nonché la revocatoria di un precedente atto di permuta stipulato dal debitore con la moglie. Il Tribunale accoglieva la prima domanda e rigettava la seconda; la Corte d’appello, adita con distinti appelli, rigettava sia gli appelli principali sia quelli incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2901 cod. civ., assumendo che il giudice di primo grado avesse accertato l’esistenza di un debito scaduto del venditore nei confronti di una banca svizzera, con conseguente formazione del giudicato interno. Il motivo è stato ritenuto inammissibile sia per la mancata trascrizione della sentenza impugnata nel corpo del ricorso, sia perché il Tribunale non aveva mai accertato l’esistenza del debito scaduto, avendo invece escluso l’operatività dell’esenzione ex art. 2901, terzo comma, cod. civ. per mancata prova che la vendita costituisse l’unico mezzo per procurarsi la liquidità necessaria.

Con riferimento al secondo e terzo motivo, la Corte ha affermato l’infondatezza della tesi per cui l’esenzione dalla revocatoria del pagamento di un debito scaduto opererebbe anche quando l’alienazione non risulti necessaria. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha precisato che l’art. 2901, terzo comma, cod. civ. trova applicazione anche all’alienazione finalizzata a reperire la provvista, ma solo se essa rappresenta il solo mezzo per l’adempimento. L’onere probatorio, correttamente posto a carico di chi invoca l’esenzione, impone la dimostrazione non solo della destinazione del corrispettivo all’estinzione del debito ma anche dell’assenza di altre modalità disponibili per farvi fronte. La doglianza relativa alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. è stata invece dichiarata inammissibile per avere sollecitato un riesame delle risultanze istruttorie.

Il quarto motivo, concernente la dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in tema di presunzioni, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione. La Corte ha ricordato che la censura per violazione dei criteri legali della prova presuntiva è ammissibile solo quando si contesti che il giudice abbia fondato la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non quando si prospetti una diversa inferenza probabilistica.

Infine, la Corte ha dichiarato infondata la doglianza relativa al difetto di legittimazione della società mandataria per la riscossione dei crediti, non iscritta all’albo previsto dall’art. 106 t.u.b., richiamando il principio secondo cui l’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica. Parimenti infondato è il motivo concernente la liquidazione delle spese: il valore della causa nelle azioni revocatorie va determinato in base al credito per il quale si agisce, non al valore dei beni alienati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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