AGEA unico creditore degli aiuti comunitari e legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. III n. 11309 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’AGEA, che per l’Italia svolge i compiti di Organismo Pagatore ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 1306/2013, è l’unico soggetto attivamente legittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari indebitamente versati ed è passivamente legittimato rispetto alla contestazione dell’obbligo restitutorio, salvo che le funzioni di recupero siano state devolute con provvedimento ad hoc a un Organismo Pagatore Regionale. Ne consegue che il giudizio di accertamento dell’illegittimità del provvedimento regionale di revoca degli aiuti, instaurato nei confronti della Regione, è introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva in senso sostanziale e non è pregiudiziale rispetto all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dall’AGEA per il recupero dei medesimi aiuti. È pertanto illegittima la sospensione del processo disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

Il Fatto

Un regime di aiuti comunitari, istituito dal Regolamento n. 2078/1992, incentivava gli agricoltori a ritirare dalla produzione i terreni seminativi per destinarli a finalità ambientali. Il beneficiario aveva fruito dei contributi a partire dal 1996. Nel 2021 la Regione Basilicata accertò che i terreni per cui erano stati percepiti erano di estensione inferiore a quella dichiarata e ne dispose la decadenza dal beneficio. Essendo il beneficiario deceduto nel 2017, il provvedimento fu notificato ai tre eredi.

Gli eredi convennero dinanzi al Tribunale di Potenza la Regione, chiedendo l’accertamento del diritto del dante causa al contributo. Due anni dopo, l’AGEA intimò agli stessi eredi la restituzione di oltre centomila euro, ritenuti indebitamente percepiti. Proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, questo sospese il processo per pregiudizialità rispetto al giudizio potentino. L’AGEA ha impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il rapporto tra i due giudizi muovendo dalla titolarità del credito restitutorio. Il sistema della PAC impone a ogni Stato membro di designare un Organismo Pagatore, incaricato di controllare le erogazioni comunitarie e di domandare la restituzione di ogni pagamento indebito (art. 54 Reg. 1306/2013). L’Italia attuò tale previsione consentendo alle Regioni di dotarsi di un proprio organismo; la Basilicata vi provvide, ma dopo l’infrazione contestata dalla Commissione europea e la soppressione dell’ente regionale, le funzioni sono svolte dall’AGEA, come indicato nei bandi regionali.

Nessuna parte ha dimostrato che la delega in favore di un organismo regionale sia stata attuata. La Corte ne trae la conclusione che l’AGEA è l’unico creditore dell’obbligazione di recupero delle somme indebitamente erogate in Basilicata. Agli organi regionali spetta l’accertamento della mancanza dei requisiti e la revoca; all’AGEA soltanto compete esigere l’indebito, nomine proprio e non nomine alieno.

Da qui le conseguenze processuali. Il diritto di credito è diritto relativo e vincola solo creditore e debitore: chi intenda negare la propria qualità di debitore non può convenire altri che il creditore. Poiché creditore è l’AGEA, ogni contestazione del fatto costitutivo del credito va formulata nei suoi confronti. La domanda di accertamento negativo proposta dinanzi al Tribunale di Potenza era dunque rivolta a un soggetto passivamente non legittimato.

Ne deriva che tra il giudizio potentino e quello di opposizione non sussiste pregiudizialità in senso giuridico, perché il primo è stato proposto a tutela di una situazione giuridica inesistente nei confronti della Regione. La Corte rileva d’ufficio tale rapporto, essendo investita del regolamento di competenza avverso un’ordinanza di sospensione. Il ricorso è accolto e il giudizio di opposizione deve proseguire; i restanti motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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