Compensazione delle spese illegittima se non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. III n. 11333 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali, oltre che per soccombenza reciproca, è ammessa solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni di deroga. Tali ragioni sussistono nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate, di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dalla legge. Il giudice che dispone la compensazione integrale delle spese, pur in caso di accoglimento della domanda attorea, deve indicare le ragioni della deroga alla regola della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. La motivazione che si limiti a richiamare genericamente il complesso dei motivi della decisione e l’esito della pronuncia è illogica e non giustifica la compensazione.

Il Fatto

Un condominio proponeva opposizione all’esecuzione davanti al Giudice di pace avverso il precetto con cui la creditrice aveva intimato il pagamento di una somma oltre accessori, in forza di una sentenza del Tribunale. La creditrice eccepiva l’incompetenza per valore del Giudice di pace, assumendo che il credito azionato superasse la soglia dei cinquemila euro. Il Giudice di pace respingeva l’eccezione e accoglieva l’opposizione.

La creditrice proponeva appello e il Tribunale, in riforma, dichiarava l’incompetenza per valore del Giudice di pace, assegnando il termine per la riassunzione davanti a sé quale giudice di primo grado e compensando integralmente le spese del doppio grado. Avverso tale capo la creditrice proponeva ricorso per cassazione, dolendosi della violazione delle regole sulla soccombenza e della motivazione resa sul punto.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché connessi, sono giudicati fondati. La Corte osserva anzitutto che il giudizio è stato introdotto in primo grado nel 2017 e che pertanto trova applicazione, ratione temporis, il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.

Ne deriva che, oltre che per soccombenza reciproca, la compensazione è prevista solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, per effetto della citata pronuncia additiva, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui tali ulteriori ragioni vanno ravvisate nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate in giudizio, di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (richiamate le precedenti Cass. n. 4696/2019, Cass. n. 3977/2020 e Cass. n. 6424/2024).

Su queste basi, la compensazione disposta dal Tribunale è erronea sotto due profili. Anzitutto non emerge dagli atti nessuna delle ipotesi che avrebbe consentito di derogare, pur in caso di integrale accoglimento della domanda attorea, alla regola della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. In secondo luogo, è illogica la motivazione spesa per giustificare la compensazione, poiché i motivi della decisione e l’esito della pronuncia sono del tutto in linea con l’impostazione della parte appellante vittoriosa e non con quella dell’appellato.

Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione al capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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