Modifica ex art 183 cpc e nullità clausola commissioni (Cass. civ. Sez. III n. 14528 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di modificazione della domanda, la domanda proposta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. è ammissibile quando, pur incidendo sul petitum o sulla causa petendi e pur ponendosi in rapporto di incompatibilità con quella originaria, risulti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali. È pertanto inammissibile la qualificazione come domanda nuova della richiesta di rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del finanziamento, formulata in via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda di invalidità ed inefficacia del contratto. Inoltre, la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento è nulla per squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005, con conseguente dovere del giudice di rilevarne d’ufficio la nullità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con una banca un contratto di finanziamento e ne aveva chiesto, davanti al Tribunale, la declaratoria di invalidità, inefficacia e nullità anche parziale, deducendo l’applicazione di un TEG usurario e di un TAEG diverso da quello pattuito. In via ulteriormente subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., aveva chiesto la restituzione delle commissioni non maturate per l’estinzione anticipata del finanziamento.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e ritenuto tardiva quella proposta nella memoria. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato integralmente la decisione, qualificando la domanda restitutoria come domanda nuova. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 183, commi quinto e sesto, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 10.10.2022 n. 149, per avere la Corte territoriale ricondotto la domanda modificata alla nozione di domanda nuova.
La Corte ha accolto il motivo richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi, sempre che la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 22404 del 2018 e da numerose pronunce delle Sezioni semplici, che hanno superato il criterio dell’invarianza del petitum e della causa petendi per valorizzare l’inerenza delle domande alla medesima vicenda sostanziale, pur in rapporto di reciproca incompatibilità.
Nel caso concreto la Corte d’Appello aveva correttamente enunciato il criterio del rapporto di alternatività tra domanda originaria e domanda modificata, ma aveva poi omesso di considerare che entrambe erano riferite alla medesima vicenda sostanziale. La domanda di rimborso delle commissioni ex art. 125-sexies T.U.B., nel caso di anticipata estinzione del finanziamento, si pone in via alternativa rispetto alla domanda di restituzione per applicazione di tassi oltre soglia e di un TAEG diverso dal pattuito. La Corte territoriale è pertanto incorsa nella violazione dei principi richiamati.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1421 cod. civ. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 206/2005, per non avere la Corte d’Appello rilevato d’ufficio la nullità della clausola che nega il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata. Il motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato Cass. n. 25977 del 2023, secondo cui, in assenza della norma integrativa o in presenza di una norma che rinvia all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito; è quindi nulla la clausola che esclude il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, perché determina un significativo squilibrio ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005, con rilevabilità d’ufficio della nullità.
Accogliendo entrambi i motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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