Ricorso per cassazione inammissibile per esposizione lacunosa dei fatti e dei documenti (Cass. civ. Sez. III n. 11332 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando l’esposizione dei fatti di causa è del tutto lacunosa e non consente alla Corte di percepire con immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale. Il requisito di contenuto-forma non distingue tra esposizione omessa e meramente insufficiente: il ricorso è inammissibile quando non permette di valutare se la questione sia ancora viva o preclusa dal giudicato interno. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso che richiama molteplici documenti senza illustrarne il contenuto rilevante, e, ai sensi del n. 4, la censura totalmente aspecifica, che non si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. La parte non può demandare alla Corte la ricerca e la selezione dei fatti rilevanti ai fini del decidere.

Il Fatto

Un contribuente, condannato in sede penale al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, riceveva una cartella di pagamento per oltre ventinovemila euro a titolo di spese di giustizia. Proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, deducendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella, non essendo in grado di comprendere né l’oggetto della pretesa né il criterio di calcolo dell’importo.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, compensando le spese. La società concessionaria della riscossione e il Ministero della Giustizia proponevano appello; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2842/2022, rigettava entrambi i gravami, rilevando che la sentenza penale non conteneva la quantificazione delle spese e che la documentazione trasmessa non permetteva di riferire le voci di spesa alla posizione del singolo condannato. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione la società, resistendo il contribuente con controricorso; il Ministero depositava controricorso adesivo valevole anche come ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte prende atto della qualificazione dell’opposizione come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., operata dalla Corte d’appello, e rileva che, in assenza di impugnazione sul punto, resta precluso ogni riscontro sull’effettiva ammissibilità degli appelli al lume dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ. e sulla inappellabilità della sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi.

L’eccezione di difetto di procura speciale è respinta: la procura, benché erroneamente datata per un refuso, risulta rilasciata per impugnare proprio la sentenza poi prodotta, identificata per relationem, e rispetta il requisito di specialità ex art. 365 cod. proc. civ., rilevando solo che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento né successivo alla notificazione del ricorso.

Nel merito, il ricorso principale è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis. L’esposizione dei fatti è lacunosa: non è dato comprendere di cosa si lamentasse originariamente l’opponente, e le posizioni delle parti sono riprodotte pedissequamente senza gli argomenti che le sostengono. Il requisito dell’esposizione dei fatti serve alla Corte per acquisire la conoscenza sommaria del processo, sicché il ricorso che non consente di valutare se la questione sia ancora viva è inammissibile.

La Corte ravvisa inoltre la violazione del n. 6, perché la ricorrente richiama molteplici documenti — fogli-notizie, sentenza penale, integrazioni — senza illustrarne il contenuto rilevante. Quanto alla censura di aspecificità, ex n. 4, la ricorrente si limita a insistere sulla motivazione della cartella e sulla conoscibilità della pretesa, senza contestare le altre rationes decidendi: la mancata quantificazione delle spese nella sentenza penale, l’impossibilità di riferire le voci al singolo condannato e l’inesistenza di un vincolo di solidarietà per le spese processuali tra coimputati. Infine, la dedotta violazione dell’art. 541 cod. proc. pen. non risulta sottoposta ai giudici di merito, con ulteriore profilo di inammissibilità ex n. 3.

L’inammissibilità si estende al ricorso incidentale del Ministero, di natura meramente adesiva. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, con solidarietà; nulla è disposto nei rapporti con l’agente della riscossione, che non ha svolto difese. La Corte dà infine atto, per la sola società, dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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