Delega di firma degli atti impositivi e sottoscrizione dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11428 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la c.d. delega di firma può essere conferita dal dirigente preposto all’ufficio anche mediante ordini di servizio che abbiano valore di delega, senza necessità di indicazione nominativa del delegato né di determinazione della sua temporaneità, essendo sufficiente l’individuazione del soggetto attraverso la qualifica rivestita. Il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente. La nullità della notifica è sanata dalla regolare costituzione del controricorrente con efficacia ex tunc, desumendosi dalla costituzione che l’atto ha raggiunto il proprio scopo. I motivi di ricorso privi di epigrafe sono ammissibili, ma la censura sul merito non formulata nei motivi non può essere introdotta con la memoria, che ha funzione meramente illustrativa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione i costi che il contribuente assumeva di aver sostenuto per servizi di somministrazione di personale (hostess), ritenuti inesistenti in ragione delle caratteristiche delle società somministranti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando l’errata formulazione della delega conferita per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia, accoglieva invece il gravame, respingendo le pregiudiziali e ritenendo valida la delega nel merito.

Il contribuente ricorreva in cassazione con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, privo di epigrafe, censurava l’assunta tardività della notifica del ricorso in appello. La Corte rileva che il termine scadeva il 16 gennaio 2017 e che l’atto era stato inviato a mezzo posta il 12 gennaio 2017. Trova applicazione il principio di dissociazione dei termini di perfezionamento della notifica per notificante e destinatario, con conseguente infondatezza della censura.

Il secondo motivo invocava la tardività della costituzione dell’Agenzia, identificata nella data dell’8 marzo 2017. La Corte ricorda che l’eventuale nullità della notifica è sanata dalla regolare costituzione del controricorrente con efficacia ex tunc, potendosi desumere dalla costituzione che l’atto ha raggiunto il proprio scopo, richiamando Cass. n. 12410/2020.

Il terzo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973 per essere l’appello sottoscritto da soggetto privo di delega, è inammissibile perché cumula una censura di violazione di legge con il difetto di motivazione sul punto. Nel merito, la Commissione tributaria regionale ha comunque motivato, ritenendo che l’organo, non intendendo trasferire il potere di rappresentanza processuale, possa demandare la mera sottoscrizione a un delegato di firma, con l’unica contestazione possibile consistente nella deduzione e prova dell’estraneità del sottoscrittore all’ufficio. Del resto, l’art. 42 d.p.r. n. 600/1973 attiene al potere di sottoscrizione degli atti impositivi, non a quello degli atti processuali.

Il quarto motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella disposizione di servizio emessa dopo l’invio dell’avviso di accertamento. La Corte osserva che la Commissione tributaria regionale ha invece esaminato l’ordine di servizio, traendone la prova della sottoscrizione da parte del direttore provinciale sia della disposizione per le deleghe sia di quella per il conferimento degli incarichi. Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione del dirigente preposto all’ufficio, secondo lo schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone del medesimo ufficio. La Corte dà continuità all’orientamento (Cass. nn. 28850/2019, 11013/2019, 8814/2019), secondo cui non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega né la sua temporaneità, potendo l’attuazione della delega di firma avvenire anche tramite ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il delegato con la qualifica rivestita.

Infine, il contribuente non ha svolto nei motivi alcuna censura sulla statuizione di merito della sentenza impugnata; ogni deduzione svolta in memoria è pertanto tardiva, non potendo la memoria avere funzione diversa da quella illustrativa delle difese già spiegate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *