La correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15563 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario costituisce errore materiale emendabile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, esclusivamente mediante il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Detto rimedio, cui l’art. 93, secondo comma, c.p.c. espressamente si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche alle pronunce della Corte di cassazione. Nel procedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese atteso che in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
Il Fatto
Con segnalazione del 23 dicembre 2025, il difensore della contribuente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. nella memoria illustrativa depositata il 7 giugno 2024, chiedeva la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 21344 del 2025 con cui la Corte aveva definito il giudizio iscritto al n. RG 13119/2022. Il provvedimento aveva, infatti, tralasciato la pronuncia di distrazione delle spese di lite a suo favore, nonostante la rituale richiesta formulata nell’interesse della propria assistita.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda che la correzione dell’errore materiale dei provvedimenti pronunciati dalla Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., può essere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere rilevata d’ufficio ed è disposta, ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4-bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimento delineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c. Giurisprudenza consolidata ritiene tale procedimento applicabile per ovviare all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore.
Richiamati i precedenti delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e le successive pronunce conformi, la Corte ribadisce il principio per cui la richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma e, pertanto, il rimedio esperibile non è l’impugnazione ma la correzione dell’errore materiale. Tale soluzione risulta in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., garantisce la ragionevole durata del processo e consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo.
Nel caso di specie, la memoria illustrativa depositata dal difensore conteneva espressamente la richiesta di condanna delle parti avverse al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. La Corte ritiene, quindi, sussistenti i presupposti per la correzione dell’omissione risultante dal testo del provvedimento mediante la previsione della distrazione a favore del difensore.
Infine, la Corte esclude la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa. In tale sede non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica. L’ordinanza corrigenda viene pertanto integrata con la previsione che le spese, già liquidate, debbano distrarsi a favore del difensore della ricorrente nel punto 6 della motivazione e nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 375 c.p.c. – Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione