Cambio di appalto e successione ex art. 2112 c.c.: onere della discontinuità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11431 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel cambio di appalto, l’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, come novellato dall’art. 30 della legge n. 122/2016, postula quale presupposto applicativo l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto. Il subentrante che abbia propria struttura organizzativa e operativa è gravato dall’onere di provare gli elementi di discontinuità idonei a escludere il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.. Tale accertamento, quando investe il complesso dei fattori organizzativi e produttivi, costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Il Fatto

Alcuni lavoratori impiegati nel servizio di controllo accessi e reception presso strutture socio sanitarie gestite da ATS Milano hanno agito per l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto, ai sensi dell’art. 2112 c.c., nei confronti della società subentrata nell’appalto.

Il Tribunale aveva accolto le domande. La Corte d’Appello di Milano, in riforma, ha respinto le pretese, rilevando che nel cambio di appalto non era stato trasferito né il personale né alcun bene o strumento, e che l’art. 5 del CCNL Servizi Fiduciari non imponeva l’assunzione dei lavoratori dell’impresa cessante. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo articolato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 30 della legge n. 122/2016 e dell’art. 5 CCNL Servizi Fiduciari. I ricorrenti sostengono che, negli appalti labour intensive, gli elementi di discontinuità possano coincidere con beni o strumenti del tutto marginali, e contestano che l’acquisizione del personale assurga a criterio unico e determinante.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. La versione originaria dell’art. 29, comma 3, escludeva l’applicazione delle tutele dell’art. 2112 c.c. in caso di cambio di appalto. Il legislatore del 2016, in pendenza della procedura di infrazione comunitaria relativa all’elusione della direttiva 2001/23, ha ribaltato la prospettiva: in caso di appalto genuino, opera una sorta di presunzione di operatività dell’art. 2112 c.c., salvo che il subentrante sia caratterizzato da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa.

L’onere della prova della sopravvenuta discontinuità grava sull’imprenditore subentrante. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 27607 e n. 27707 del 2024). La discontinuità va accertata in base al complesso delle circostanze di fatto: tipo d’impresa, cessione o meno di elementi materiali, riassunzione del personale, trasferimento della clientela, grado di analogia tra le attività. Occorre cioè che il complesso degli elementi introdotti dal subentrante presenti profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza tra i fattori della produzione.

Passando al caso concreto, la Corte rileva che presupposto testuale della disposizione è l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto. La Corte territoriale ha invece accertato che nessun trasferimento di personale è avvenuto e che non vi è stato trasferimento di beni o strumenti. Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto la presenza di discontinuità idonee a escludere il trasferimento d’azienda: si tratta di accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, come confermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 7364 del 2021; Cass. n. 19977 del 2024).

Quanto all’interpretazione dell’art. 5 CCNL Servizi Fiduciari, i ricorrenti non individuano il contenuto della disposizione collettiva da cui evincere un vero e proprio obbligo di assunzione, oltre alla procedura ivi prevista. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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