La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non sana l’assolvimento solo apparente dell’onere di localizzazione documentale (Cass. civ. Sez. 3 n. 11382 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una erronea percezione del contenuto oggettivo degli atti processuali, non già in una valutazione, ancorché erronea, delle risultanze processuali. La statuizione con cui il giudice di legittimità ritiene inesaustivamente assolto l’onere di indicazione e di ‘localizzazione’ degli atti su cui il ricorso si fonda, imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., costituisce una valutazione in punto di diritto, non sindacabile in sede di revocazione, a meno che non si prospetti una errata percezione del fatto processuale. La generica allegazione che gli atti siano depositati nel fascicolo d’ufficio, senza la specifica indicazione della loro collocazione nei fascicoli dei giudizi di merito e di legittimità, non assolve all’onere di localizzazione, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 22726 del 2011.
Il Fatto
La società Hotel San Vito s.r.l. prometteva di vendere un complesso alberghiero-termale e, l’anno successivo, lo vendeva alla Buono Hotel s.r.l.. Il socio della promittente venditrice, agendo anche ai sensi dell’art. 2901 c.c., conveniva in giudizio le società e le persone coinvolte per sentir dichiarare la simulazione o l’inefficacia dei contratti, con richiesta subordinata di risarcimento del danno. Il giudizio, dichiarato interrotto per fallimento di una delle società, veniva riassunto, ma il Tribunale ne dichiarava l’estinzione per tardività della riassunzione. La sentenza era appellata, ma la Corte d’appello dichiarava l’appello improcedibile; il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Avverso tale ultima ordinanza veniva proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente aveva denunciato un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice non si fosse avveduto che i documenti su cui il ricorso originario si fondava erano stati specificamente indicati alle pagine 12, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 dello stesso, e che l’onere di localizzazione era stato assolto precisando che erano allegati al fascicolo d’ufficio.
La Cassazione ha rilevato come l’ordinanza impugnata non avesse negato il riferimento ai documenti, ma avesse affermato che l’onere di indicazione e allegazione era stato assolto in modo inesaustivo, per non essere stata indicata la loro “ulteriore localizzazione all’interno del fascicolo processuale”. Tale statuizione è stata qualificata come una valutazione in punto di diritto sul modus operandi della norma dell’art. 366 n. 6 c.p.c., e non come una percezione di un fatto. Pertanto, il motivo di ricorso non attaccava la statuizione censurata, risultando inidoneo a evidenziare un errore di fatto revocatorio.
Ad abundantiam, il Collegio ha osservato che, anche a voler considerare la denuncia, il ricorso originario era stato correttamente dichiarato inammissibile. Il ricorrente non aveva indicato dove e come gli atti fossero stati indicizzati nel fascicolo d’appello e di legittimità, né aveva dichiarato, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 22726 del 2011, di voler assolvere all’onere allegando la loro presenza nel fascicolo d’ufficio, formulando la relativa istanza ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.. Ne è conseguito che la denuncia di un errore sul fatto processuale, anche se prospettata, sarebbe stata priva di fondamento, essendo il ricorso ordinario affetto dalla mancata localizzazione degli atti nei giudizi di merito e di legittimità, attesa la sola enunciazione generica di “produzioni depositate nel giudizio di merito”.
In ragione della tardiva costituzione della controricorrente e della mancata difesa degli intimati, non vi era luogo a provvedere sulle spese. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con il conseguente obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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