Querela di falso e fede privilegiata dei verbali della polizia municipale (Cass. civ. Sez. I n. 11497 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La querela di falso è ammissibile solo nei limiti in cui il documento pubblico sia assistito da efficacia fidefacente. Nei verbali redatti dalla polizia municipale nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, la fede privilegiata copre i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e da lui attestati: lo stato dei lavori, la presenza o l’assenza della documentazione amministrativa prescritta, l’ordine di sospensione impartito ai presenti. Restano fuori dal perimetro certificativo le premesse esterne al momento certificativo, quali le ragioni per cui l’agente si è recato sul posto o la provenienza dell’ordine da un diverso ufficio: su tali circostanze la querela di falso è inammissibile. Il controllo di legittimità non può convertirsi in una diversa lettura del documento e delle risultanze istruttorie, né la doglianza sull’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile quando si limiti a contestare il prudente apprezzamento del giudice del merito.

Il Fatto

La vicenda muove da un contenzioso condominiale definito con sentenza passata in giudicato, che aveva accertato l’occupazione illegittima di una porzione di sottotetto e imposto la demolizione di due muretti e la ricostruzione del solaio. Nel corso dell’esecuzione, il ricorrente si era recato presso gli uffici comunali e, non avendo trovato traccia del deposito della documentazione richiesta, aveva presentato denuncia nei confronti dei condomini obbligati. Nella stessa giornata un vigile urbano aveva effettuato un sopralluogo e redatto un verbale nel quale contestava il mancato deposito della documentazione e dava atto della sospensione dei lavori.

Il ricorrente propose querela di falso avverso quel verbale, sostenendo che l’amministrazione comunale aveva escluso, con successive note ufficiali, di aver disposto il sopralluogo e di aver adottato un’ordinanza di sospensione. Il Tribunale dichiarò inammissibile la querela e condannò l’attore alle spese, anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. La Corte d’Appello respinse il gravame, confermando la limitazione dell’efficacia fidefacente e la condanna per responsabilità aggravata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omessa pronuncia su una conclusione rassegnata in via principale, relativa alla compensazione delle spese e all’annullamento della condanna ex art. 96 cod. proc. civ. La Corte ricorda che il vizio integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda formulato in conclusione specifica. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva esaminato tutti i motivi di gravame, compreso quello sulla responsabilità aggravata, e aveva dato conto delle conclusioni rassegnate in entrambe le udienze. Il motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla mancata acquisizione dell’originale del verbale e alla mancata ammissione delle prove orali. La Corte ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012, consente il sindacato solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la contestazione della diversa lettura delle risultanze probatorie. Il giudice di merito aveva comunque considerato sia la sentenza penale sia la deposizione della teste, concludendo che essa confermava il sopralluogo e l’ordine di sospensione. Il motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.

Il terzo motivo affrontava il cuore della questione, deducendo la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. La Corte conferma l’impostazione del giudice di merito: i poteri certificatori del pubblico ufficiale sono circoscritti ai fatti avvenuti in sua presenza. Rientrano nella fede privilegiata la demolizione dei muretti rilevata con documentazione fotografica, l’accertamento sulla presenza della documentazione amministrativa necessaria e l’aver comunicato la sospensione dei lavori ai presenti e per via telefonica. Restano invece estranee al perimetro certificativo le premesse esterne, e in particolare la provenienza dell’ordine di sospensione. Il verbale non attestava che un dirigente avesse emesso un formale ordine notificato dall’agente, ma che quest’ultimo aveva proceduto con atto proprio, secondo una prassi dell’ufficio. Le censure sul contenuto dell’atto fidefacente si risolvono in un non consentito esame del merito. Il motivo è inammissibile.

Il quarto motivo censurava la conferma della condanna per lite temeraria. La Corte rileva che la valutazione dei presupposti dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è rimessa al giudice del merito e che il ricorrente non la censura in modo adeguato, limitandosi a contestare genericamente di non aver riconosciuto l’infondatezza della domanda. Il motivo è inammissibile e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *