Comunicazione del Commissario giudiziale non è prova legale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 15805 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione che il Commissario giudiziale rende ai creditori ai sensi dell’art. 171 legge fall. non integra prova legale del credito vantato dal destinatario in sede di ammissione al passivo. L’efficacia privilegiata dell’atto pubblico, di cui all’art. 2700 c.c., è circoscritta agli elementi estrinseci del documento, cioè alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza; non si estende agli elementi intrinseci, ovvero al contenuto sostanziale delle dichiarazioni e alle relative causali. Le voci di spesa e i relativi titoli restano quindi rimessi al libero apprezzamento del giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c., e possono essere contrastati con ogni mezzo di prova senza querela di falso. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è configurabile la compensazione se il giudice ha negato l’esistenza dei crediti reciproci, mancando il presupposto dell’art. 1241 c.c.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di altra società per un credito chirografario di importo complessivo pari a 977.131,74 euro, di cui una parte per cessione di azioni e la restante per premi non versati relativi alla fornitura di merci. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda, conformemente al progetto di stato passivo.

Proposta opposizione davanti al Tribunale di Napoli Nord, questo aveva confermato il rigetto per mancata allegazione del fatto costitutivo, quanto al credito da cessione di azioni, e per mancato assolvimento dell’onere probatorio, quanto ai premi non versati. Contro il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la curatela fallimentare è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 93 legge fall. e sostiene di avere assolto all’onere probatorio mediante la produzione di una comunicazione del Commissario giudiziale sulle evidenze contabili della società poi fallita. Poiché l’organo è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 165 legge fall., quella comunicazione avrebbe natura di atto pubblico e farebbe piena prova degli importi a credito e delle relative causali.

Il motivo è infondato. La Corte rileva anzitutto possibili profili di inammissibilità, poiché la comunicazione era stata resa in una procedura di concordato preventivo anteriore alla dichiarazione di fallimento, della quale nulla dice il provvedimento impugnato, e la ricorrente non indica quando e come l’atto sarebbe stato posto all’attenzione del Tribunale.

Nel merito, il Collegio richiama il dato testuale dell’art. 2700 c.c., che limita la prova legale della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il legislatore ha inteso vincolare il giudice ai soli elementi estrinseci, non anche agli elementi intrinseci, cioè al contenuto delle dichiarazioni.

La giurisprudenza richiamata è costante: l’efficacia privilegiata concerne la provenienza del documento e i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la validità e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle parti, contrastabili con ogni mezzo senza querela di falso (Cass. n. 10219/1996). La fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni risultanti dal documento (Cass. S.U. n. 12545/1992), rimesse al prudente apprezzamento del giudice.

Anche ammesso che la comunicazione integri atto pubblico, la qualifica pubblicistica del Commissario non può rovesciare il dato normativo: le voci di spesa e le rispettive causali attengono al contenuto sostanziale e non vincolano il convincimento del giudice di merito. Il secondo motivo, incentrato sull’omessa valutazione della compensazione, è inammissibile per difetto di autonoma sostanza: negata l’esistenza del credito, mancava il presupposto dell’art. 1241 c.c. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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