Utilizzatore di bene in leasing e legittimazione al risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. III n. 15496 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzatore di un bene concesso in leasing, danneggiato dal fatto illecito di un terzo, è legittimato a domandare il risarcimento del danno nei confronti del danneggiante solo se dimostra la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, così da evitare che il proprietario possa pretendere anch’egli di essere risarcito. La legittimazione non dipende dal titolo di proprietà, ma dalla prova della diretta incidenza del pregiudizio nella sfera patrimoniale dell’attore. L’utilizzatore deve pertanto provare di essere tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e che i relativi rischi gli siano stati trasferiti; la mera disponibilità materiale del mezzo e la fattura di riparazione non assolvono l’onere probatorio in difetto del contratto di leasing. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile nei soli termini precisati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Il Fatto
La società utilizzatrice di un autocarro conveniva in giudizio l’ente locale proprietario della strada, deducendo che un albero ivi piantato, a causa del cattivo stato di vegetazione, era caduto colpendo il veicolo in transito. Chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. o dell’art. 2051 cod. civ..
Il Tribunale, disposta consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda e condannava in solido i convenuti al pagamento di una somma, oltre interessi. La sentenza, impugnata dalla compagnia assicurativa, era riformata dalla Corte d’appello, che rigettava la domanda risarcitoria rilevando come dal libretto di circolazione e dalla relazione del consulente la società non risultasse proprietaria del veicolo, ma solo utilizzatrice in virtù di contratto di leasing. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui anche chi eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa può risentire un danno al proprio patrimonio dal suo danneggiamento, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all’esercizio di quel potere. Legittimato a pretendere il risarcimento non è dunque soltanto il proprietario, ma anche colui che al momento del fatto illecito ne abbia la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro.
Con specifico riferimento al bene concesso in leasing, la legittimazione spetta anche all’utilizzatore. Questi, tuttavia, deve dimostrare la diretta incidenza del danno nella propria sfera patrimoniale: occorre provare che egli sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e che al momento della conclusione del contratto gli siano stati trasferiti tutti i rischi della cosa. La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Sez. III n. 22602 del 2009 e Sez. III n. 9554 del 2002.
Il giudice d’appello ha fatto buon governo di tali criteri, escludendo che la fattura di riparazione, pur intestata alla ricorrente, potesse provare che l’esborso fosse definitivamente rimasto a suo carico, in mancanza della produzione del contratto di leasing e del relativo regolamento. Non vi è stata inversione dell’onere probatorio, poiché il giudice ha ritenuto che l’onere di provare i fatti costitutivi non fosse stato assolto. La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile, non formulata nei termini delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Quanto al secondo motivo, è infondata la tesi del giudicato interno: le ordinanze con cui il giudice decide sulle richieste di ammissione delle prove sono revocabili e non pregiudicano il merito, non essendo idonee ad acquistare efficacia di giudicato. La censura sulla produzione documentale è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il terzo motivo è infondato: la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito e soggiacce alle preclusioni dei gradi di merito. Il quarto motivo è inammissibile, tendendo a un diverso apprezzamento degli elementi già vagliati dal giudice di merito.
Nota della Redazione
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