Interpretazione della clausola di subappalto e controllo del progetto esecutivo (Cass. civ. Sez. I n. 11503 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che denunci in Cassazione un errore di interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati e il punto e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché questa non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle interpretazioni plausibili. Qualora di una clausola siano possibili più letture, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra. In tema di appalto rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo; la c.d. sorpresa geologica non esime l’appaltatore, salvo che le condizioni non siano accertabili con strumenti, conoscenze e procedure normali.
Il Fatto
Un’ATI, con capogruppo mandataria, aveva eseguito in subappalto lavori di scavo in galleria per conto di una società appaltatrice, nell’ambito di un appalto pubblico affidato da un ente locale per il risanamento di un bacino idrografico. Nel corso dei lavori si erano verificati tre eventi di sospensione, complessivamente di lunga durata, determinati dal rinvenimento di una palificazione in cemento armato nel sottosuolo, dal collassamento di alcune tubazioni e dal cambiamento della tecnologia di scavo.
La subappaltatrice citava in giudizio la subcommittente per il ristoro dei danni da abnorme protrazione dei lavori. La convenuta proponeva domanda riconvenzionale e chiamava in causa l’ente committente per essere manlevata. Il tribunale accoglieva in parte le domande e condannava il committente a manlevare integralmente l’appaltatrice. La Corte d’appello, in riforma parziale, riduceva la manleva al 50%, ravvisando una responsabilità concorrente del committente e dell’appaltatrice, e respingeva la pretesa della subcommittente al pagamento della penale per ritardo. Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione tutte le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo con cui la subappaltatrice censura l’interpretazione dell’art. 8 del contratto di subappalto, che prevedeva due distinti criteri di liquidazione del danno per sospensioni e perditempi. La ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse applicato la sola prima parte della clausola, relativa alle cause imputabili all’appaltatrice, senza motivazione, pur essendo la seconda parte riferita ai fermi dell’ente appaltante.
Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la motivazione del giudice di merito è presente e argomentata e che l’interpretazione della clausola è plausibile. La ricorrente si è limitata a proporne una lettura alternativa, senza indicare i canoni ermeneutici concretamente violati né il modo in cui il giudice se ne sia discostato. Secondo il principio consolidato, quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra. La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Cass. n. 6156 del 2019 e Cass. n. 27136 del 2017.
Quanto all’accertamento della volontà delle parti, si tratta di indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione. La ricorrente non ha assolto tale onere, avendo allegato il solo criterio del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, mentre il committente non aveva mai riconosciuto le riserve in favore dell’appaltatrice.
Sul ricorso incidentale dell’appaltatrice, la Corte conferma la responsabilità concorrente di questa e del committente nella non corretta redazione del progetto esecutivo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, anche pubblico, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente in relazione alle caratteristiche del suolo. La sorpresa geologica non può essere invocata per esimersi dall’accertamento delle caratteristiche idrogeologiche del terreno, salvo che le condizioni non siano accertabili con strumenti, conoscenze e procedure normali. Sono richiamati, tra gli altri, Cass. Sez. I n. 5144 del 2020, Cass. Sez. I n. 28812 del 2013 e Cass. Sez. I n. 3932 del 2008. La Corte esclude che le censure sul ritardo e sull’omessa valutazione della CTU siano ammissibili, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie. L’inammissibilità del ricorso principale rende infine inefficace ex art. 334 cod. proc. civ. il ricorso incidentale del committente, risultando tardivo.
Nota della Redazione
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