Conflitto di interessi tra avvocati dello stesso studio: il secondo mandato è nullo, anche se le parti sono assistite da professionisti diversi (Cass. civ. Sez. 2 n. 15829 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo il mandato difensivo conferito a un avvocato che, ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense, versi in una situazione di conflitto di interessi con la parte assistita. Il dovere di astensione sussiste non solo quando il professionista assuma la difesa di più parti in conflitto, ma anche quando il nuovo assistito sia in conflitto, anche solo potenziale, con un soggetto assistito da un collega che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in modo non occasionale. Il vizio del mandato, riflettendosi sulla procura e sullo ius postulandi, determina la nullità dell’attività processuale, ed è rilevabile d’ufficio dal giudice poiché investe la validità della procura e lede il diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.). Tale nullità non è sanata dallo svolgimento di una domanda correlata in un giudizio separato, se anch’essa affetta dallo stesso vizio originario.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato, chiedeva il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta a favore di un medico, convenuto in giudizio di manleva dalla casa di cura per cui l’assistita aveva prestato attività difensiva. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il mandato nullo per conflitto di interessi. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., lamentando la violazione delle norme sulla nullità del contratto e contestando la rilevabilità d’ufficio del vizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati. Ha innanzitutto chiarito che il rilievo del conflitto di interessi è rilevabile d’ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto rimessa alla parte. La situazione di conflitto, derivando dalla violazione del Codice Deontologico Forense, lede interessi pubblici connessi al corretto svolgimento del processo e alla tutela dei valori costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost..
Con riferimento al merito della questione, la Corte ha precisato che il divieto di cui all’art. 24 CDF deve essere interpretato estensivamente. Il dovere di astensione non opera solo quando lo stesso avvocato assiste più parti in conflitto, ma anche quando la parte da difendere è in conflitto con un soggetto assistito da un altro professionista dello stesso studio legale. La Corte ha richiamato il comma quinto della norma deontologica, che espressamente estende il divieto alle ipotesi di avvocati che “esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”.
Da tale situazione di conflitto deriva la nullità del secondo mandato conferito al professionista. La Corte, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 28427/2023, n. 20881/2024, n. 17456/2022, n. 1143/2020, n. 22772/2018), ha precisato che, sebbene tali pronunce riguardino casi di conflitto diretto dello stesso difensore, i principi in esse affermati sono applicabili anche all’ipotesi di conflitto tra avvocati dello stesso studio, in virtù del citato comma quinto dell’art. 24 CDF. La nullità si riflette direttamente sulla procura alle liti e, quindi, sullo ius postulandi del difensore, investendo l’attività processuale posta in essere.
La Corte ha infine respinto le argomentazioni difensive basate sullo svolgimento di una domanda correlata in un giudizio autonomo (quello di manleva verso la compagnia assicuratrice), affermando che tale circostanza non supera il vizio originario del mandato, in quanto la domanda coinvolge la stessa controversia nella quale si manifesta la situazione di conflitto.
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Nota della Redazione
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