Revocatoria fallimentare: il pagamento del terzo non depaupera il patrimonio sociale (Cass. civ. Sez. I n. 11603 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, l’atto dispositivo con cui l’amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società. L’adempimento del terzo, eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale, neppure sotto il profilo qualitativo. Ne deriva che il curatore non può invocare l’azione pauliana avverso operazioni che non integrano alcun atto dispositivo del debitore, restando irrilevante il mero transito delle somme sul conto corrente della fallita.

Il Fatto

La curatela del fallimento di una società di capitali agiva avverso una banca per ottenere la revoca di due accrediti sul conto corrente della fallita, di complessivi €. 269.978,08, confluiti in pagamenti di un finanziamento e di un mutuo fondiario. Il Tribunale respingeva le domande proposte ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ., in via principale, e dell’art. 65 l. fall., in via subordinata, nonché la domanda risarcitoria.

La Corte di Appello di Ancona confermava il rigetto, accogliendo solo l’appello incidentale della banca sulle spese del primo grado. Il fallimento ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, censurando tra l’altro la qualificazione dei pagamenti come atti del debitore e l’esclusione dell’eventus damni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muove dalla tesi che la missiva con cui l’amministratore aveva chiesto l’accredito delle somme non potesse impegnare la società, e che i successivi addebiti dovessero qualificarsi come atti dispositivi del debitore. Il ricorrente contestava così la ricostruzione secondo cui il pagamento era stato eseguito da un terzo con denaro proprio.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura, infatti, pretende un nuovo apprezzamento di merito dei fatti, tramite rilettura degli atti istruttori di matrice documentale, e sollecita uno scrutinio precluso in sede di legittimità. A ciò si aggiunge una motivazione adeguata della Corte territoriale, che ha ricostruito l’operazione come pagamento di un terzo senza depauperamento del patrimonio sociale.

Il passaggio argomentativo decisivo esclude che le somme possano considerarsi di proprietà della fallita: esse erano state oggetto di cessione del credito dall’amministratore alla banca, trattandosi di credito risarcitorio di natura assicurativa, e di espressa autorizzazione al loro utilizzo per l’estinzione di pregresse posizioni debitorie della società. Il momentaneo transito sul conto corrente della fallita non muta dunque la titolarità delle somme.

La Corte richiama in proposito il principio, già affermato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui Cass. Sez. 6 n. 14478 del 26/05/2021 esclude che l’atto dispositivo dell’amministratore su un proprio bene, destinato al pagamento di un debito sociale, pregiudichi la garanzia patrimoniale generica. L’adempimento del terzo, eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale.

La dichiarata inammissibilità del primo motivo rende privo di interesse il ricorrente a coltivare i restanti mezzi, che il Collegio esamina solo per confermare la carenza di interesse: la mancata censura adeguata della ratio decidendi relativa al pagamento delle rimesse solutorie da parte del terzo rende superflua ogni ulteriore postulazione difensiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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