Medico convenzionato convertito: no al maturato economico pregresso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11630 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale medico convenzionato, la conversione del rapporto di medicina generale o dei servizi in rapporto di specialista ambulatoriale non comporta il diritto al riconoscimento dell’anzianità economica maturata nel rapporto di provenienza. L’art. 23, comma 1, lett. l), dell’ACN della specialistica ambulatoriale attribuisce ai sanitari che convertano il rapporto un mero titolo di preferenza nell’assunzione, senza disporre la conservazione del maturato economico. L’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.m. dell’8 marzo 2001 riconosce come salario di anzianità quanto già maturato nel rapporto di provenienza solo a condizione che sia stato conseguito allo stesso titolo. La diversità di comparto e di prestazione professionale esclude l’equiparazione e giustifica l’accantonamento economico del servizio pregresso.
Il Fatto
Il ricorrente, medico convenzionato di medicina generale dal 1990 e dei servizi dal 1996, aveva optato dal 1° dicembre 2003 per la conversione del rapporto in quello di medico convenzionato della specialistica ambulatoriale. Ha chiesto il riconoscimento del pregresso periodo lavorato ai fini dell’anzianità giuridica ed economica, con decorrenza dal 1° luglio 1990. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19 novembre 2019, ha confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo; l’azienda sanitaria è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23, comma 1, lett. l), dell’ACN della specialistica ambulatoriale, dell’art. 9, comma 3, dell’ACN del 10 marzo 2010 e dell’articolo unico del d.P.C.m. dell’8 marzo 2001, sostenendo che, trattandosi di conversione e non di nuovo rapporto, il medico non possa perdere quanto già maturato economicamente. Il motivo è anzitutto inammissibile nella parte in cui invoca il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., operando lo sbarramento della doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
La Corte rileva inoltre che il motivo, pur condividendo l’applicazione del solo art. 23, comma 1, lett. l), ACN 2009, non formula censure specifiche all’esegesi del giudice d’appello. Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme violate ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contestate.
Nel merito, la Corte conferma che la sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione dei principi già espressi in materia. Si richiama Cass. Sez. L n. 13236 del 09/06/2009, secondo cui la previsione del diritto all’assunzione preferenziale dei sanitari già convenzionati non comporta l’ulteriore diritto al computo nell’anzianità, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del lavoro prestato in precedenza. L’art. 23, comma 1, lett. l), dell’ACN 23 marzo 2005 si limita a individuare un ordine di priorità per l’attribuzione dei turni disponibili, senza riconoscere il maturato economico.
La Corte sottolinea che l’art. 1 del d.P.C.m. dell’8 marzo 2001 tiene distinte le ipotesi della lett. a) e della lett. b): solo la lett. a) prevede il mantenimento del maturato economico, purché le prestazioni siano rese allo stesso titolo, senza conversione del rapporto convenzionale. Nel caso in esame tale condizione non ricorre, essendo avvenuta la conversione in una diversa branca specialistica.
Quanto alla compatibilità con la disciplina interna e unionale, la Corte richiama Cass. Sez. L n. 20581 del 29/07/2008, escludendo l’esistenza di un principio di assimilazione delle prestazioni dei medici convenzionati a quelle del pubblico impiego, per difetto del requisito della subordinazione. I rapporti tra medici convenzionati ed enti sanitari, disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978, sono rapporti libero-professionali e non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE (Cass. Sez. L n. 6294 del 05/03/2020). Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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